Cassazione Penale, Ordinanza n. 14772/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra alcuni reati indicati nell'istanza. La decisione impugnata aveva ritenuto insussistente il presupposto della programmazione unitaria sin dal primo reato, valorizzando la distanza temporale tra i fatti (quasi un anno), la diversità dei luoghi di consumazione e le differenti modalità esecutive. Il ricorso contestava tale valutazione, ma le doglianze sono state ritenute generiche e dirette, in sostanza, a proporre una lettura alternativa del materiale tratto dalle sentenze in esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata perché conforme ai principi sulla continuazione: mancavano elementi per desumere che, fin dal primo reato, l'agente avesse programmato anche i successivi; la distanza temporale, la diversità dei luoghi e delle modalità esecutive deponevano per autonome risoluzioni criminose. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., non essendo esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
"sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo"
La continuazione richiede che i reati siano espressione di un programma criminoso unitario, quantomeno delineato nelle linee generali già al momento del primo fatto.
art. 616 c.p.p.
"il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non emerga assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
"non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso"
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia esclusa la colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la verifica dell'esistenza di un programma criminoso unitario, desumibile da elementi concreti già al momento del primo reato; in difetto, i fatti restano espressione di autonome risoluzioni criminose.
- La distanza temporale significativa tra i fatti, la diversità dei luoghi di consumazione e le differenti modalità esecutive sono indici che possono escludere la continuazione e deporre per la pluralità di deliberazioni.
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti dell'esecuzione, non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio quando la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica.
- Le censure meramente generiche o incentrate su una ricostruzione alternativa dei fatti sono inidonee a fondare l'accoglimento del ricorso e possono condurre alla sua declaratoria di inammissibilità.
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