Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 732/2026 - Napoli, Sezione 7

per la declaratoria del diritto di: 1) accesso integrale agli atti relativi al fascicolo del Comune di Torre del Greco correlato ai lavori di Messa In Sicurezza Operativa (M.I.S.O.) di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 47 del 22.02.2024 afferente il sito in Torre del Greco, alla via Porto n. 14, oggetto della Concessione Demaniale n. 101/2016 e Suppletiva n. 31/2021, per poterne prendere compiuta visione; 2) estrarre copia degli atti e dei documenti ivi presenti, con particolare riferimento alla Relazione prot. n. 40807 del 03.07.2025, in possesso del VII Settore “Urbanistica, Protezione Civile e Assetto del Territorio” del Comune di Torre del Greco, ed ai correlati allegati fotografici, nonché di ogni altro atto o provvedimento ad oggi non noto che dovesse emergere in sede di accesso; nonché per b) l'annullamento, ove occorra, del silenzio-rigetto formatosi, ex art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, sulla propria istanza di accesso datata 17.07.2025 e trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data al Comune di Torre del Greco ed assunta al protocollo dell'ente al n. 44840; c) la condanna del Comune di Torre del Greco a consentire l'accesso invocato ed a procedere alla esibizione ed al rilascio di copia di tutta la documentazione richiesta, relativa ai lavori di Messa In Sicurezza Operativa (M.I.S.O.) di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 47 del 22.02.2024 afferente il sito in Torre del Greco, alla via Porto n. 14, oggetto della Concessione Demaniale n. 101/2016 e Suppletiva n. 31/2021.

Giustizia amministrativa202505249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativi ai lavori di Messa in Sicurezza Operativa, con particolare riferimento alla relazione di sopralluogo e agli allegati fotografici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società, dopo aver ricevuto dal Comune una diffida a non proseguire i lavori di Messa in Sicurezza Operativa approvati con decreto dirigenziale regionale, ha presentato un'istanza di accesso documentale per ottenere il fascicolo comunale relativo all'intervento, in particolare la relazione prot. n. 40807 del 3 luglio 2025 e la documentazione fotografica allegata. Non avendo ricevuto riscontro nel termine previsto, ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, chiedendo la declaratoria del diritto di accesso, l'esibizione e il rilascio di copia della documentazione richiesta, nonché l'annullamento del silenzio-rigetto.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Responsabile del Nucleo Antiabusivismo Edilizio aveva trasmesso alla ricorrente la relazione di sopralluogo del 3 luglio 2025, la documentazione fotografica e la nota di trasmissione prot. n. 40807. Considerato il contenuto dell'istanza e non risultando comprovata l'esistenza di ulteriori atti rispetto a quelli menzionati nella diffida e successivamente ostesi, il giudice ha ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa ostensiva e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate per metà, mentre il Comune è stato condannato a rifondere la restante metà, liquidata in euro 700,00 oltre accessori, in ragione del tardivo riscontro favorevole. Il contributo unificato è stato posto a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    Il silenzio formatosi sull'istanza di accesso è stato impugnato come diniego tacito; il successivo rilascio della documentazione ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'amministrazione ostende la documentazione richiesta e non risulta comprovata l'esistenza di ulteriori atti pertinenti, la pretesa ostensiva deve ritenersi soddisfatta e il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Il riscontro favorevole dell'amministrazione intervenuto tardivamente rispetto alla proposizione del ricorso giustifica una regolazione delle spese non integralmente favorevole all'amministrazione, con possibile compensazione parziale e condanna alla rifusione della restante parte.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.