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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15123/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Gip che aveva convalidato il decreto del Questore con cui era stato imposto il divieto di accesso agli impianti sportivi per 8 anni e l'obbligo di presentazione presso il Commissariato: 1) per violazione dell'art. 6, comma 3, L. 401/1989 sostenendo che la richiesta di convalida del PM era pervenuta oltre il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento e che pertanto le prescrizioni avevano perso efficacia; 2) per carenza di motivazione circa la congruità della durata massima (8 anni), richiedendo al Gip di motivare la proporzionalità della misura rispetto ai fatti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha seguito l'indirizzo interpretativo maggioritario secondo cui rileva il termine complessivo di 96 ore decorrente dalla notifica (somma delle due scansioni di 48 ore): nel caso concreto la richiesta del PM è pervenuta lo stesso giorno della notifica (24.11.2023 alle 14:30, notifica alle 11:45) e la convalida è stata emessa entro le 96 ore, quindi non sussiste decadenza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il Gip non si sia limitato al dato formale della precedente misura ma abbia valutato la pericolosità concreta del ricorrente (aggressione a steward e agenti in Olanda, attitudine facinorosa), giustificando la misura nella massima durata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3

    "Il Pubblico Ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il Pubblico Ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida e se il Giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive."

    La Corte segue l'interpretazione maggioritaria che considera rilevante il termine complessivo di 96 ore decorrente dalla notifica (somma delle due scadenze di 48 ore). Pertanto, se la richiesta del PM e la convalida giudiziale rientrano complessivamente nelle 96 ore, la misura non perde efficacia.

  • L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 5 (integrazione ex d.l. n.119/2014, conv. L. n.46/2014)

    Per i soggetti già destinatari del divieto è prevista automaticamente la prescrizione dell'obbligo di presentazione; tuttavia il giudice della convalida deve comunque valutare la pericolosità concreta e motivare la scelta della durata della nuova misura (tra 5 e 8 anni).

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Sulla temporizzazione del procedimento di convalida del DASPO, l'orientamento prevalente considera rilevante il termine complessivo di 96 ore decorrente dalla notifica del provvedimento: se la richiesta del PM e la convalida del giudice rientrano in tale arco temporale la misura conserva efficacia.
  • Esiste un contrasto giurisprudenziale sul punto: per cautela procedurale è opportuno che il PM presenti la richiesta di convalida quanto prima, idealmente entro 48 ore dalla notifica, per evitare contestazioni sulla decorrenza.
  • Quanto alla durata (5-8 anni) per i recidivi, pur essendo prevista l'applicazione automatica della prescrizione accessoria, il giudice di convalida non può limitarsi al dato formale della recidiva: deve motivare la valutazione della pericolosità concreta del soggetto e il ragionevole motivo per adottare la durata massima.
  • Comportamenti violenti, anche all'estero e diretti contro steward o forze di polizia non coinvolti in rivalità sportiva, costituiscono elementi concreti che possono giustificare l'applicazione della durata massima del divieto.
  • In sede di impugnazione è essenziale documentare sia eventuali ritardi decisionali (con l'indicazione precisa di date/ore) sia la mancanza di motivazione specifica sulla pericolosità e sulla proporzionalità della durata, per avere chance serie di successo.

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