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Sentenza

Sentenza del 07/11/2019 n. 11657 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento dopo averne appreso l'esistenza tramite gli estratti di ruolo consultati il 6 settembre 2018. L'AdER si è costituita tardivamente e, inoltre, tramite avvocati esterni, senza la necessaria costituzione diretta mediante propri funzionari o la struttura sovraordinata. Il ricorrente, però, al momento della costituzione in giudizio, ha depositato soltanto copie cartacee delle ricevute PEC di accettazione e consegna, prive sia degli originali o duplicati informatici sia dell'attestazione di conformità, senza dimostrare l'impossibilità del deposito telematico.

La decisione

La Commissione ha dichiarato nulla la costituzione dell'AdER, ritenendo che l'agente della riscossione debba stare direttamente in giudizio, potendo eventualmente farsi assistere da un difensore, ma non essere rappresentato da un avvocato esterno davanti alla Commissione tributaria. Tuttavia, il ricorso del contribuente è stato dichiarato inammissibile perché non è stata validamente provata la notificazione del ricorso tramite PEC nei termini previsti dall'art. 22 del d.lgs. 546/1992. Il vizio non è stato sanato dalla mancata contestazione dell'AdER. Non sono state liquidate le spese, in ragione della nullità della costituzione dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • Art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata

    La norma è stata interpretata nel senso che l'agente della riscossione deve costituirsi direttamente tramite un proprio funzionario o mediante la struttura sovraordinata. Un avvocato esterno può assistere l'ente, ma non sostituirlo nella rappresentanza processuale davanti alla Commissione tributaria.

  • Art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Distingue la rappresentanza processuale dall'assistenza tecnica: l'agente della riscossione può avvalersi di un difensore, ma ciò non elimina l'obbligo di costituzione diretta previsto dall'art. 11.

  • Art. 1, comma 8, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge n. 225/2016

    per il patrocinio davanti alla Commissione Tributaria continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2 del Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546

    Pur consentendo all'AdER di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o, in determinati giudizi, di avvocati del libero foro, la disposizione conferma che nel processo tributario opera la regola speciale della costituzione diretta dell'agente della riscossione.

  • Art. 16, comma 3, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge n. 136/2018

    In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore ... provvede ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53

    La prova della notificazione PEC deve essere fornita, di regola, mediante deposito telematico degli originali o duplicati informatici delle ricevute di accettazione e consegna. Il deposito di copie cartacee richiede la dimostrazione dell'impossibilità del deposito telematico e l'attestazione di conformità.

  • Art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Impone al ricorrente di fornire, al momento della costituzione, la prova della notificazione del ricorso alle parti legittimate passive. L'omissione determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio e non necessariamente sanabile dalla costituzione della controparte.

  • Art. 182 c.p.c.

    È stato richiamato per assegnare all'AdER un termine perentorio per regolarizzare la propria costituzione. La regolarizzazione tardiva non ha impedito alla Commissione di dichiarare nulla la costituzione dell'Agenzia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'agente della riscossione deve costituirsi direttamente tramite propri funzionari o la struttura sovraordinata; l'avvocato esterno può svolgere assistenza, ma non sostituire la rappresentanza dell'ente quando la disciplina speciale richiede la costituzione diretta.
  • La validità sostanziale delle ragioni del ricorrente non è sufficiente se manca una prova rituale della notificazione e della tempestiva costituzione in giudizio.
  • Quando il ricorso è notificato via PEC, è opportuno depositare gli originali o duplicati informatici delle ricevute PEC di accettazione e consegna, normalmente nei formati informatici idonei, oppure attestare la conformità delle copie e documentare l'impossibilità del deposito telematico.
  • La prova della notificazione deve essere prodotta dal ricorrente al momento della costituzione; la mancata contestazione della controparte non esclude necessariamente l'inammissibilità, soprattutto quando la legge richiede una verifica documentale formale.
  • Le irregolarità della costituzione dell'ente resistente non comportano automaticamente l'accoglimento del ricorso: il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per un autonomo difetto processuale del contribuente.

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