Sentenza n. 13/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 162/2024 in data 21 febbraio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro e sulla sentenza n. 268/2024 in data 28 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, della condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore antistatario da due sentenze del giudice ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della parte relativa alle spese di giudizio di due sentenze del Tribunale di Parma e del Tribunale di Reggio Emilia, entrambe passate in giudicato. Ha dedotto l’omesso pagamento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante la rituale notificazione delle pronunce e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha chiesto il pagamento della somma complessiva indicata nei giudicati, comprensiva degli accessori, nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: le sentenze del giudice ordinario erano passate in giudicato, erano state ritualmente notificate al Ministero mediante PEC idonea e il termine di centoventi giorni per l’adempimento era decorso inutilmente. Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile anche con riferimento alla sola condanna alle spese processuali, poiché la distrazione delle spese in favore del difensore determina un rapporto obbligatorio diretto tra quest’ultimo e la parte soccombente, legittimando il difensore antistatario ad agire autonomamente per l’esecuzione. Il Ministero è stato quindi ordinato a pagare al ricorrente quanto dovuto in base ai giudicati entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, senza compenso. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., mediante determinazione di una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, compresa la parte relativa alla condanna alle spese.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento e fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La misura pecuniaria per il ritardo nell’esecuzione è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali era decorso dopo la rituale notificazione delle sentenze.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione della parte di una sentenza relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del difensore distrattario, il quale è legittimato ad agire autonomamente quando la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra lui e la parte soccombente.
- La rituale notificazione del provvedimento giurisdizionale all’indirizzo PEC istituzionale idoneo dell’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto per le amministrazioni statali consentono di ritenere integrato l’inadempimento rilevante ai fini dell’ottemperanza.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, senza riconoscimento di un compenso quando l’attività rientra nelle sue funzioni istituzionali.
- La somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta.
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