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Sentenza

Sentenza n. 1428/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avvisi relativi allo scorrimento delle graduatorie concorsuali per le immissioni in ruolo dei docenti di sostegno e alla mancata attivazione della procedura di assunzione da GPS I fascia sostegno per l’a.s. 2025/2026

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inserita nella I fascia delle GPS per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado, ha impugnato gli avvisi con cui l’Amministrazione, il 31 luglio 2025 e successivamente il 1° agosto 2025, aveva disposto un ulteriore scorrimento delle graduatorie concorsuali e aveva comunicato che non sarebbero stati conferiti incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo da GPS, ritenendo esaurite le disponibilità. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 4, comma 2-ter, del d.l. n. 255/2001 e del punto C.2 dell’Allegato A al d.m. n. 137/2025, sostenendo che le operazioni di immissione in ruolo dalle graduatorie concorsuali dovessero concludersi inderogabilmente entro il 31 luglio 2025 e che gli atti successivi fossero stati adottati in carenza di potere. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 14, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 19/2024, del d.m. n. 111/2024 e del punto A.6 dell’Allegato A alle istruzioni operative, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e lesione del legittimo affidamento, sostenendo che i posti di sostegno residui avrebbero dovuto essere assegnati mediante la procedura straordinaria da GPS I fascia. Ha chiesto anche l’acquisizione della documentazione relativa agli atti impugnati, oggetto di una precedente istanza di accesso rimasta inevasa. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la possibile incompletezza del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. relativa all’accesso, poiché la ricorrente vi ha rinunciato in udienza. Per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha individuato il petitum sostanziale nella pretesa della ricorrente a essere assunta mediante lo scorrimento della GPS, in luogo dei candidati collocati nelle graduatorie concorsuali. La controversia non riguardava la legittimità di una procedura concorsuale in senso stretto né un atto di macro-organizzazione, ma la sussistenza del diritto all’assunzione e il corretto scorrimento di graduatorie già formate, questioni attinenti alla costituzione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato e devolute al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui la pretesa del candidato utilmente collocato a ottenere lo scorrimento di una graduatoria esprime un diritto all’assunzione; soltanto quando la pretesa sia consequenziale alla contestazione degli effetti dell’indizione di una nuova procedura concorsuale viene in rilievo l’esercizio di un potere amministrativo e sussiste la giurisdizione amministrativa. È stata indicata la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2-ter, d.l. n. 255/2001

    La ricorrente lo invocava per sostenere la natura inderogabile del termine entro cui concludere le operazioni di immissione in ruolo dalle graduatorie concorsuali; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura per difetto di giurisdizione.

  • art. 14, comma 1, lett. c-bis), d.l. n. 19/2024, convertito dalla l. n. 56/2024

    La disposizione era invocata per sostenere l’obbligo di attivare la procedura straordinaria di assunzione sui posti di sostegno residui mediante le GPS; la questione sostanziale rientra, secondo il TAR, nella pretesa al diritto all’assunzione devoluta al giudice ordinario.

  • d.m. n. 137/2025, Allegato A, punto C.2

    Le istruzioni operative prevedevano la conclusione entro il 31 luglio 2025 delle operazioni di attribuzione della sede ai destinatari dei contratti a tempo indeterminato; il TAR non ha scrutinato la natura e la violazione del termine, ritenendo pregiudiziale il difetto di giurisdizione.

  • d.m. n. 137/2025, Allegato A, punto A.6

    La disposizione era richiamata in relazione all’assegnazione dei posti di sostegno residui tramite GPS; il suo rispetto non è stato esaminato nel merito.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti la costituzione del rapporto di impiego contrattualizzato, salvo le controversie sulle procedure concorsuali in senso stretto.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato per distinguere le controversie devolute al giudice amministrativo, relative all’esercizio del potere amministrativo nelle procedure concorsuali, dalle controversie sul diritto allo scorrimento e all’assunzione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dalla norma, a seguito della declinatoria della giurisdizione.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile a seguito della rinuncia della ricorrente resa in udienza.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato, la pretesa di un candidato a ottenere lo scorrimento di una graduatoria già formata e la conseguente assunzione fa valere un diritto soggettivo all’assunzione ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non siano contestate le regole o gli atti di una procedura concorsuale in senso stretto.
  • La contestazione del mancato utilizzo di una graduatoria e della scelta dell’amministrazione di procedere, secondo determinate modalità temporali, all’assunzione di altri candidati non si trasforma in controversia sull’esercizio del potere amministrativo per il solo fatto che siano invocate norme organizzative o istruzioni operative ministeriali.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la pretesa allo scorrimento sia consequenziale alla contestazione degli effetti dell’indizione di una nuova procedura concorsuale, poiché in tal caso viene in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la parte può riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., secondo il meccanismo della translatio iudicii.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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