Sentenza n. 3/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, n. 55/2025 del 25.03.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 831/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Larino n. 55/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria con supplenze negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, al beneficio della carta del docente per l'importo complessivo di euro 1.000,00, con condanna dell'Amministrazione all'accredito della somma. Dedotta l'inottemperanza del Ministero, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, attestato dal Tribunale di Larino il 30 luglio 2025, la previa notificazione all'Amministrazione della copia conforme della sentenza mediante PEC e l'idoneità di tale notificazione ai fini dell'esecuzione, senza necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva. Ha inoltre rilevato che la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. La domanda è stata considerata fondata limitatamente alla sorte capitale di euro 1.000,00; il riferimento a interessi o rivalutazione è stato ritenuto un refuso, poiché non risultava riconosciuto dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Larino, mettendo a disposizione della ricorrente la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di euro 1.000,00 e nel rispetto dei vincoli di legge. L'Amministrazione deve adempiere entro 40 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per il caso di perdurante inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario dovrà intervenire, su istanza della ricorrente, entro ulteriori 40 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 450,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria [...] devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione le sentenze non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la copia attestata conforme all'originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto le modifiche alla disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale richiamate dal giudice.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, richiamata con riferimento all'art. 475 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione all'amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all'originale, secondo l'art. 475 c.p.c. come modificato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al contenuto effettivo del titolo esecutivo e non può imporre all'amministrazione il pagamento di somme, quali interessi o rivalutazione, non riconosciute dalla sentenza da eseguire.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'apposita istanza della parte vittoriosa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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