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Ordinanza

Ordinanza n. 644/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - quanto al ricorso introduttivo: 1) del Decreto prot. n. m_pi.A-OMISSIS-del 12/05/2025, nella parte in cui, nonostante il bando di concorso (DDG 3059/2024) all’art. 8 - comma 2 - prevedesse che “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”, ha stabilito che, nella Regione Campania, per le classi di concorso AS12 (Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di II grado) e AM12 (Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I grado - ex A022)” (...) sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che hanno raggiunto la soglia di punteggio indicata nell'allegato al presente avviso (Allegato1)”, che, nel caso specifico, è pari a 92 punti; 2) di tutti gli atti a tale provvedimento preordinati, presupposti, connessi e consequenziali; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 novembre 2025: a) del DECRETO m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(I).-OMISSIS-a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, dott.ssa -OMISSIS-, a mezzo del quale è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025, indetto con D.D.G. del 10/12/2024 prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.-OMISSIS- per la Classe di concorso AS12, nonché della medesima graduatoria, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; b) del DECRETO m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(I).0-OMISSIS-, adottato dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di -OMISSIS-, dott.ssa -OMISSIS-, a mezzo del quale è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025, indetto con D.D.G. del 10/12/2024 prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0003059, per la Classe di concorso AM12, nonché della medesima graduatoria, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; c) del Decreto prot. n. -OMISSIS- del 7/11/2025, a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, dott.ssa -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l’apertura del turno di nomina dal 07-nov-2025 al 10-nov-2025, per i candidati che hanno partecipato alla procedura concorsuale ex D.D.G. 3059/2024 per le classi di concorso AM12 e AS12, riportati nella tabella A allegata al predetto decreto, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; d) della Tabella A, allegata al Decreto prot. n. -OMISSIS- del 7/11/2025 impugnato al precedente punto c), contenente l’elenco dei candidati che hanno partecipato alla procedura concorsuale ex D.D.G. 3059/2024 per le classi di concorso AM12 e AS12, per i quali è stata disposta l’apertura del turno di nomina, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; e) di tutti gli atti a tali provvedimenti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 5 febbraio 2026: a) Del DECRETO PROT. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(I).-OMISSIS-, a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, dott.ssa -OMISSIS-, a mezzo del quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 - D.D. 3059/2024 e ss.mm., per la classe di concorso AM12 “Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado”, per la regione Campania, nella quale non figura il nominativo del ricorrente; è stato approvato l’elenco dei candidati della procedura concorsuale di cui al DDG 3059/2024, per la classe di concorso AM12, risultanti idonei ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, per la regione Campania, nel quale non figura il nominativo del ricorrente; b) Del Decreto prot. -OMISSIS-, adottato dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, dott.ssa -OMISSIS-, a mezzo del quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 - D.D. 3059/2024 e ss.mm., per la classe di concorso AS12 “Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado”, per la regione Campania, nella quale non figura il nominativo del ricorrente, nonché l’elenco dei candidati della procedura concorsuale di cui al DDG 3059/2024, per la classe di concorso AS12, risultanti idonei ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, per la regione Campania, nel quale non figura il nominativo del ricorrente; c) Di tutti gli atti a tali provvedimenti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202502953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale e graduatorie di merito per le classi di concorso AM12 e AS12, nella parte in cui il candidato non è stato ammesso alle prove orali e successivamente non è stato inserito nelle graduatorie e nel turno di nomina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, candidato per le classi di concorso AM12 e AS12, aveva conseguito 90 punti alla prova scritta computer based, superando la soglia di 70 punti prevista dall’art. 8, comma 2, del bando per l’ammissione alla prova orale. L’Amministrazione, dopo lo svolgimento di una prova suppletiva per alcuni candidati in conseguenza dell’annullamento di un quesito, aveva tuttavia fissato per la Campania una nuova soglia di accesso di 92 punti, impedendo al ricorrente di partecipare alle prove orali. Il ricorrente ha dedotto il contrasto della nuova soglia con la lex specialis, nonché la lesione della par condicio tra i concorrenti, assumendo che la diversa prova suppletiva avesse inciso sulla determinazione della soglia. In forza delle precedenti misure cautelari del TAR, confermate dal Consiglio di Stato, il ricorrente è stato ammesso con riserva alle prove orali per entrambe le classi e le ha superate. Con i motivi aggiunti ha quindi impugnato gli atti successivi, lamentando il mancato inserimento a pettine e con riserva nelle graduatorie, nel turno di nomina e nelle graduatorie definitive, in violazione degli effetti vincolanti delle pronunce cautelari.

La decisione

La domanda cautelare è stata accolta nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ribadito che il mancato inserimento del ricorrente a pettine nelle graduatorie successive, dopo il superamento delle prove orali sostenute in esecuzione dell’ammissione con riserva, viola la portata vincolante dei provvedimenti cautelari adottati dal TAR e confermati dal Consiglio di Stato e contrasta con il meccanismo dell’ammissione con riserva. È stato quindi ordinato all’Amministrazione di rettificare e integrare le graduatorie di merito, inserendo il ricorrente nella posizione corrispondente al punteggio complessivo conseguito e con riserva, sia per la classe AS12 sia per la classe AM12, con ogni conseguenza sugli atti successivi e sulla nomina, anch’essa da effettuarsi con riserva fino alla definizione del giudizio. Il TAR ha disposto inoltre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla procedura mediante pubblici proclami sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, secondo modalità dettagliate nell’ordinanza, e ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 3 giugno 2026. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per la fase cautelare; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, bando di concorso DDG 3059/2024

    Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi

    La soglia prevista dalla lex specialis costituisce il parametro per l’ammissione alla prova orale; la determinazione amministrativa di una soglia di 92 punti è stata ritenuta, in sede cautelare, prima facie contrastante con il bando.

  • art. 55 c.p.a.

    Fondamento della tutela cautelare collegiale concessa dal TAR.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla precedente domanda cautelare monocratica e al requisito dell’estrema urgenza.

  • art. 2, comma 1, d.l. 7 aprile 2025, n. 45

    Richiamato negli atti impugnati in relazione agli elenchi dei candidati idonei della procedura concorsuale.

Massime di principio

  • Quando un candidato è ammesso con riserva a una fase successiva di una procedura concorsuale in forza di un provvedimento cautelare, l’amministrazione deve dare coerente attuazione alla misura anche nelle fasi successive, senza vanificarne gli effetti mediante l’omesso inserimento del candidato nelle graduatorie o negli atti consequenziali.
  • L’ammissione con riserva impone, ove il candidato superi la prova cui è stato ammesso, l’inserimento nella graduatoria nella posizione corrispondente al punteggio complessivamente conseguito, con riserva dell’esito del giudizio di merito.
  • La mancata attuazione dell’ammissione con riserva nelle successive fasi della procedura viola la portata vincolante del provvedimento cautelare e legittima l’ordine giudiziale di rettifica e integrazione degli atti, compresi quelli relativi alla nomina, da effettuarsi parimenti con riserva.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, quando tale modalità sia idonea a rendere effettiva la conoscibilità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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