Cassazione Civile, Ordinanza n. 12402/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di verifiche della Guardia di Finanza per gli anni 2005-2008. L'Ufficio aveva rideterminato imponibile IRES, IRAP e IVA assumendo ricavi non dichiarati per euro 101.641,56, sulla base della percentuale media ponderata di ricarico del 67,758% ricavata dalle vendite dell'anno 2008 e applicata retroattivamente alle annualità precedenti. La CTP aveva accolto il ricorso della società ritenendo inattendibile il campione di merce utilizzato e illegittima la traslazione temporale della percentuale di ricarico. La CGT di secondo grado, adita in appello dall'Agenzia delle Entrate, ha respinto il gravame richiamando le decisioni già emesse su annualità diverse (2006 e 2007). In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere il giudice d'appello deciso per relationem sui precedenti relativi ad anni diversi senza esaminare specificamente i motivi di appello; 2) violazione delle norme sull'accertamento e del processo tributario, sostenendo che la CGT avrebbe dovuto rideterminare la percentuale di ricarico e correggere l'importo, anziché annullare integralmente la ripresa a tassazione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il richiamo ai precedenti su annualità diverse non integra giudicato esterno, ma è legittimamente utilizzabile come motivazione per relationem, purché la sentenza riproduca i contenuti essenziali e li colleghi alla causa concreta; nel caso di specie la motivazione, pur sintetica, era sufficiente e conteneva il riferimento puntuale ai precedenti e ai profili decisivi (inattendibilità del campione e traslazione temporale del ricarico). Ha inoltre escluso l'efficacia espansiva del giudicato esterno sulla percentuale di ricarico, trattandosi di dato variabile e non permanente, e ha richiamato il limite, in materia IVA, derivante dalla primazia del diritto unionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché l'Agenzia non ha indicato quali elementi istruttori avrebbero consentito una rideterminazione del reddito senza ricorrere alla presunzione basata sul ricarico dell'anno 2008. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia, con distrazione a favore del difensore antistatario della società.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento induttivo del reddito sulla base di presunzioni, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, si potesse fondare l'estensione automatica della percentuale di ricarico a annualità diverse senza adeguato supporto fattuale.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata per l'accertamento IVA; la Corte ribadisce che il giudicato nazionale non può ostacolare l'applicazione delle norme comunitarie in materia di IVA, ove siano in gioco pratiche abusive o principi di effettività del diritto UE.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dall'Agenzia per dedurre il vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene la motivazione per relationem ammissibile e sufficiente nel caso concreto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza non è nulla per motivazione apparente, perché il giudice d'appello ha esposto, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione e i contenuti dei precedenti richiamati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la nullità della sentenza, ma il vizio è escluso perché la motivazione per relationem è stata ritenuta legittima e non apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare violazioni di legge sull'accertamento e sulla decisione del giudice tributario, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte applica il requisito di specificità del ricorso per cassazione, dichiarando inammissibile il secondo motivo perché privo dell'indicazione degli elementi necessari alla critica della sentenza.
art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma evocata nel secondo motivo, ma senza autonoma incidenza decisoria nel dispositivo.
art. 27 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma evocata nel secondo motivo, senza specifica elaborazione autonoma da parte della Corte.
art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per censurare la decisione di merito, ma la doglianza è stata ritenuta non specifica.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte ne afferma la compatibilità con la motivazione per relationem, purché il rinvio a precedenti conformi renda possibile il controllo logico-giuridico della decisione.
art. 2909 c.c.
La Corte ne delimita l'efficacia rispetto al diritto dell'Unione: il giudicato nazionale non può impedire l'applicazione di norme comunitarie imperative in materia IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica la sanzione del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, perché l'amministrazione pubblica è ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato formatosi su una determinata annualità d'imposta può estendersi alle annualità successive solo per gli elementi della fattispecie che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende automaticamente a dati variabili, come quelli necessari alla determinazione della percentuale di ricarico.
- La percentuale di ricarico utilizzata per ricostruire ricavi o redditi non dichiarati non è, di regola, un elemento permanente della fattispecie tributaria e non può essere presunta costante tra annualità diverse senza specifica prova.
- La motivazione per relationem è valida quando il giudice richiama precedenti conformi e ne riproduce i contenuti essenziali, rendendo possibile comprendere le ragioni della decisione e verificarne la compatibilità con la causa concreta; è nulla solo la motivazione meramente apparente o priva di effettivo contenuto argomentativo.
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica: chi deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto rideterminare il quantum invece di annullare l'atto deve indicare gli elementi istruttori e fattuali che avrebbero consentito quella diversa decisione.
- In materia di IVA, l'efficacia del giudicato nazionale incontra il limite della primazia del diritto dell'Unione: non può impedire al giudice di applicare norme e principi comunitari imperativi, specie quando siano coinvolti profili di abuso o di effettività dell'imposizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12331/2026 del 03/05/2026
- ordinanza_civile · 3 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12332/2026 del 03/05/2026
- ordinanza_civile · 3 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12333/2026 del 03/05/2026
- ordinanza_civile · 3 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12334/2026 del 03/05/2026
- ordinanza_civile · 3 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12335/2026 del 03/05/2026
- ordinanza_civile · 3 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12336/2026 del 03/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →