Cassazione Penale, Sentenza n. 32485/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 27/12/2022 con cui il GIP, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo adibito ad abitazione. Il ricorso per cassazione deduceva vizi di motivazione (art. 606 comma 1 lett. c), d) ed e) c.p.p.), lamentando mancata valutazione del principio di proporzionalità rispetto all'età avanzata e allo stato di salute degli occupanti, illogicità nel considerare irrilevante il lungo intervallo (12 anni) tra decreto penale di condanna e notifica dell'ordine di demolizione, assenza di considerazione di eventuali novità normative in tema di condono e omessa acquisizione d'ufficio di prove circa la condizione economica attuale (presunta precarietà). Si contestava altresì la violazione dell'art. 666 comma 5 c.p.p. per mancata acquisizione di prova decisiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse formulato un giudizio complessivo e motivato, valutando la pluralità di elementi (consapevolezza degli abusi, assenza di adeguata allegazione e documentazione delle condizioni economiche attuali, lungo arco temporale senza iniziative per regolarizzare o reperire soluzioni abitative alternative, insufficienza delle condizioni di salute non accompagnata da concrete iniziative preventive). La Corte ha anche ritenuto il ricorso in parte come rivisitazione del merito, quindi improcedibile in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, all'onere di sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (considerata la sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000 e l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. c), d) ed e)
Richiamato dalla ricorrente come base delle doglianze sulla motivazione; la Corte rileva che le critiche attengono in gran parte a rivalutazione del merito e che la motivazione del giudice dell'esecuzione non presenta i vizi di illogicità o carenza contestati.
art. 666 c.p.p.
La ricorrente soggiunge che il giudice non avrebbe acquisito d'ufficio prove decisive sulla condizione economica; la Corte ritiene invece che l'onere di allegazione abbia gravato sulla ricorrente e che, alla luce degli atti, non sussista omissione tale da integrare violazione dell'articolo richiamato.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'onere delle spese: la Corte dispone che la ricorrente sostenga le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte EDU
Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, 21/04/2016; Kaminskas c. Lituania, 04/08/2020
La giurisprudenza europea impone al giudice nazionale di applicare il principio di proporzionalità quando l'ordine di demolizione riguarda l'abitazione abituale, valutando tempo per sanatoria, esigenze abitative, impatto su diritti fondamentali e consapevolezza dell'illegittimità; la Corte ha ritenuto che il giudice italiano abbia correttamente applicato tale principio nel caso concreto.
Corte Costituzionale
sentenza 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione al potere del giudice di determinare, in via equitativa, somme a carico del ricorrente non ritenuto colpevole di aver cagionato l'inammissibilità; la Corte di Cassazione applica tale criterio per il versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nelle domande di revoca o sospensione di ordine di demolizione che incidono su abitazione abituale, il principio di proporzionalità è obbligatorio: il giudice deve valutare complessivamente tempo disponibile per sanatoria, esigenze abitative alternative e impatto su diritti fondamentali.
- Il ricorrente ha l'onere di allegare e documentare in modo concreto la propria situazione (età, salute, condizioni economiche) e le iniziative già intraprese; mere affermazioni non documentate sono insufficienti.
- Un lungo intervallo temporale tra la condanna/decreto e l'esecuzione può essere rilevante ma non è automaticamente risolutivo: conta la condotta dell'interessato nel periodo e la presenza/assenza di iniziative per regolarizzare o cercare soluzioni abitative alternative.
- Il giudice ha un margine di valutazione; la Cassazione verifica la logicità e la completezza della motivazione ma non sostituisce la propria valutazione del merito se le critiche consistono in una nuova valutazione dei fatti.
- La mancata acquisizione d'ufficio di prove può essere censurata solo se emerge oggettivamente che documenti o elementi decisivi erano facilmente reperibili e necessari per il giudizio; in mancanza di tale evidenza, la censura è debole.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre, in via equitativa, somme a carico del ricorrente verso la Cassa delle Ammende, in conformità ai criteri giurisprudenziali e costituzionali.
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