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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45959/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cirillo ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma (15/07/2024) che aveva rifiutato di riconoscere il vincolo della continuazione fra tre sentenze (reati di detenzione a fini di spaccio commessi a Roma il 15/12/2017; lesioni aggravate e detenzione illecita di armi ad Ostia il 23/11/2017; detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ed estorsione). Il ricorrente ha sostenuto errata valutazione della distanza temporale fra i fatti (contestando il calcolo del giudice), omissione di valutazione degli elementi che collegherebbero i reati al contesto del narcotraffico di Ostia e dunque alla sussistenza di un unico disegno criminoso, e ha invocato l'analogia con la posizione del coimputato Domenico Fusinato, per il quale la continuazione era stata riconosciuta. Ha dedotto violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato la decisione della Corte d'appello. I giudici di legittimità hanno ricordato che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è fatto di merito e sindacabile in cassazione solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione. Hanno valutato congrua e coerente la motivazione del giudice dell'esecuzione che ha esaminato gli indici rilevanti (contiguità spazio-temporale, omogeneità delle violazioni, analogia del modus operandi, costante compartecipazione, ecc.) e ha ritenuto assenti elementi decisivi: in particolare la disomogeneità tra reati di droga e reati di lesioni/armi, la non brevità temporalmente significativa tra i fatti ai fini della giurisprudenza e la presenza di precedenti che indicano una generica propensione del ricorrente alla delinquenza piuttosto che una programmazione specifica. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile una rivalutazione del merito e ha ritenuto non assimilabile la posizione di Cirillo a quella di Fusinato, per il quale la continuazione era stata riconosciuta solo in relazione a fatti di spaccio. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, codice penale

    Richiede l'accertamento di un medesimo disegno criminoso per il riconoscimento della continuazione; la Corte ha ricordato che tale accertamento si basa su indici (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modus operandi, compartecipazione, preordinazione) e che l'assenza di indicazioni concrete impedisce il riconoscimento della continuazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale

    Limita i motivi di ricorso in cassazione a specifiche ipotesi tra cui violazione di legge (lett. b) e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione (lett. e); la Corte ha applicato tali limiti affermando che non è ammissibile censurare la valutazione del merito se non per carenza o manifesta illogicità della motivazione

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede prova, anche indiziaria, di un "medesimo disegno criminoso": non basta la mera connessione territoriale o l'appartenenza allo stesso contesto criminale
  • Gli indici rilevanti sono: omogeneità della natura dei reati, contiguità spazio-temporale, identità o analogia del modus operandi, ripetitività/sistematicità, costante compartecipazione degli stessi soggetti e preordinazione dei reati almeno nelle linee essenziali
  • La mancanza di uno solo degli indici non esclude automaticamente la continuazione se gli altri risultano significativi; tuttavia l'assenza di elementi decisivi può giustificare il rifiuto di riconoscere la continuazione
  • La semplice appartenenza a un contesto di narcotraffico o l'uso occasionale della violenza non sono di per sé sufficienti a dimostrare una programmazione preventiva degli illeciti
  • Precedenti penali che evidenziano una generica propensione a delinquere possono essere interpretati come indicatori di impulso criminale non necessariamente riconducibili a un progetto preordinato
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie del giudice di merito se la motivazione è presente e non manifestamente illogica; il ricorrente in cassazione deve dunque far emergere carenze argomentative gravi e non una diversa lettura dei fatti
  • La comparazione con posizioni di coimputati richiede una valutazione specifica e motivata: risultati diversi per coimputati possono essere legittimi se fondata su presupposti fattuali distinti

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