Cassazione Penale, Sentenza n. 1348/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che, in parziale riforma del primo grado, ha rideterminato la pena per il reato di diffamazione via internet a un anno di reclusione e ha confermato le statuizioni civili, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale di euro 10.000 entro sei mesi dal passaggio in giudicato. Il motivo di ricorso censura la sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non avrebbe considerato le difficili condizioni economiche dell'imputata, ossia la sua impossibilità a soddisfare la condizione imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della doglianza. Ha ritenuto che la censura fosse limitata a una generica affermazione delle difficili condizioni economiche dell'imputata e a riferimenti non precisati a ragioni prospettate in appello, senza indicare elementi di fatto concreti o punti specifici di illogicità della motivazione impugnata. La Corte ha ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui il giudice non è tenuto a un preventivo accertamento d'ufficio delle condizioni economiche dell'imputato, ma deve motivare sul punto quando dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione o quando tali elementi sono forniti dalla parte interessata; tuttavia, dato il carattere generico del ricorso, ha ritenuto l'azione inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza: Sez. 5 - Sentenza n. 11299 del 09/12/2019 (dep. 03/04/2020) Rv. 278799
in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione
La Corte ha interpretato che il giudice non ha obbligo di indagine d'ufficio sulle condizioni economiche dell'imputato, ma deve valutare e motivare su tali condizioni quando emergono elementi idonei a porre dubbi sulla capacità di adempiere alla condizione oppure quando l'imputato o la difesa pongono elementi probatori specifici. L'invocazione generica delle difficoltà economiche è insufficiente.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contesti la motivazione del giudice sulla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento deve esporre in modo preciso i rilievi di motivazione (punti specifici, contraddizioni o illogicità) e indicare gli elementi di fatto che dimostrino l'impossibilità di adempiere alla condizione.
- Il giudice non è obbligato a compiere indagini d'ufficio sulle condizioni economiche dell'imputato, ma deve valutare e motivare su tali condizioni se dagli atti emergono elementi che ne mettano in dubbio la capacità o se la difesa fornisce elementi probatori specifici.
- Prosposte generiche o affermazioni vaghe sulle difficoltà economiche dell'imputato sono destinate all'inammissibilità in sede di cassazione. Occorre documentare e puntualizzare le ragioni e i mezzi di prova.
- Quando la sospensione condizionale è subordinata al pagamento di una provvisionale, la parte che contesta la misura deve produrre elementi concreti (documenti, dichiarazioni, prove) che dimostrino l'incapacità di adempiere entro i termini fissati.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, in caso di soccombenza ingiustificata, anche al pagamento di somme alla cassa delle ammende.
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