Sentenza n. 1034/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel ricorso, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 novembre 2024, era passata in giudicato il 29 luglio 2025 e, secondo la ricorrente, era rimasta ineseguita anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna pecuniaria delle amministrazioni statali. È stata quindi chiesta la completa esecuzione del giudicato quanto all'attribuzione della Carta docente, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento; ha depositato documentazione relativa al pagamento delle spese di lite, ma non ha dimostrato l'integrale esecuzione dell'obbligo relativo al contributo alla formazione e agli interessi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato. Ha rilevato che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, quanto al contributo alla formazione e agli interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, eventualmente avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice nell'ordinare l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la disciplina delle spese del processo amministrativo, poste a carico dell'Amministrazione soccombente.
art. 39 c.p.a.
Richiamato unitamente all'art. 26 c.p.a. per la disciplina applicabile alle spese processuali.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non dà esecuzione a un giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, il giudice amministrativo può essere adito in ottemperanza, purché il titolo sia esecutivo, la sua definitività sia comprovata e sia decorso il termine dilatorio eventualmente previsto per l'esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche.
- L'inottemperanza può essere dichiarata quando il ricorrente documenta il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato e l'amministrazione, pur costituita, non contesta specificamente tale inadempimento né dimostra l'integrale esecuzione del titolo.
- In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un Commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva qualora l'inerzia persista dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente nella gestione della spesa relativa alla materia oggetto del giudicato; quando svolge l'incarico in ragione delle proprie funzioni istituzionali, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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