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Sentenza

Sentenza n. 899/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 126/2024.

Giustizia amministrativa202500463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 126/2024, relativa all’assegnazione della carta docente per l’anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 126/2024, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione lavoro, aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente e ad accreditarvi le somme spettanti per l’anno scolastico 2021/2022. Nonostante la notifica della sentenza, effettuata il 4 marzo 2024 tramite posta elettronica certificata e corredata dal codice fiscale e dall’indicazione dell’annualità, e nonostante la richiesta di accredito, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi chiesto l’integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e accertando il perdurante inadempimento dell’amministrazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora, su istanza di parte, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., perché manifestamente iniqua in relazione alla funzione della carta docente, qualificata come contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto ha fondato l’ordine di esecuzione della sentenza lavoristica rimasta ineseguita.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il TAR ha escluso tale misura perché manifestamente iniqua, considerata la natura non corrispettiva ma contributiva della carta docente.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disciplina, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente addebito all’amministrazione inadempiente dei compensi e delle spese dell’attività commissariale.

  • art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione richiamata dal giudice per porre a carico dell’amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell’eventuale attività commissariale.

Massime di principio

  • Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza passata in giudicato e persistendo l’inerzia dell’amministrazione, è esperibile l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una condanna pronunciata dal giudice ordinario.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su istanza di parte in caso di ulteriore inerzia.
  • Le spese e i compensi dell’eventuale commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente, applicando per analogia la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce della natura e della funzione della prestazione oggetto del giudicato, essa risulti manifestamente iniqua; in particolare, può essere esclusa per l’inosservanza relativa a un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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