Sentenza n. 1558/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -dell'ordinanza n. -OMISSIS-, notificata in data 16 gennaio 2023 al sig. -OMISSIS- in qualità di proprietario, con cui si ingiunge “la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi” (doc.1); -di ogni altro provvedimento connesso al procedimento di controllo amministrativo sui luoghi, compresa la comunicazione di avvio del procedimento, e relativa relazione di sopralluogo del -OMISSIS-; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/6/2023: per l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui si ingiunge "la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi" e di ogni altro provvedimento connesso al procedimento di controllo amministrativo, compresa la comunicazione di avvio del procedimento e relativa relazione di sopralluogo del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di rimozione di materiale da demolizione utilizzato per spianare un’area agricola e di demolizione di due strutture prefabbricate stabilmente collocate sul fondo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto la rimozione di materiale misto proveniente da demolizioni, costituito da mattoni, calcinacci, plastica e pietre, riportato su circa 2.000 mq con uno spessore variabile tra 20 e 50 cm, nonché i successivi atti del procedimento e, con motivi aggiunti, l’ordinanza relativa a due strutture prefabbricate dotate di servizi igienici e collegate a una fossa. Quanto al ricorso principale, ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 37 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, la violazione degli artt. 22 e 31, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e motivazione, l’erroneità dei presupposti e la violazione dei principi in materia di sanzioni amministrative. Ha inoltre sostenuto che lo spargimento di terriccio e pietrisco fosse finalizzato alla cura del suolo e all’assorbimento del fango, rientrando nei movimenti di terra liberamente eseguibili ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001. Con i motivi aggiunti ha contestato la qualificazione delle strutture come opere edilizie, sostenendo che si trattasse di caravan amovibili, privi di ancoraggio e destinati a esigenze temporanee; ha dedotto inoltre la violazione degli artt. 3, 10, 31 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, l’illegittimità derivata e autonoma, il difetto di istruttoria e l’omessa considerazione della destinazione agricola dell’area.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la qualificazione dello spianamento come intervento edilizio incompatibile con la destinazione agricola, rilevando che il riporto di materiale eterogeneo da demolizione su una superficie di 2.000 mq, con spessore significativo, aveva alterato il piano di campagna e trasformato l’area in una sorta di piazzale, impedendone la coltivazione. La documentazione fotografica e la relazione di sopralluogo dimostravano che l’intervento non era riconducibile a esigenze agricole né a prodotti ammendanti, e non poteva quindi essere considerato movimento di terra rientrante nell’edilizia libera. Il richiamo all’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 non ha determinato l’illegittimità dell’ordinanza, poiché il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 27, che consente la repressione demolitoria degli interventi difformi dalle norme urbanistiche e dagli strumenti urbanistici. Il riferimento all’art. 31 è stato interpretato come relativo alla successiva ed eventuale fase di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione dell’area, non come norma fondante l’ordinanza demolitoria. Quanto alle strutture, il TAR ha escluso che si trattasse di caravan precari, qualificandole come casette prefabbricate di considerevoli dimensioni, dotate di servizi igienici e stabilmente presenti sul fondo. La natura precaria deve essere valutata secondo un criterio funzionale e non meramente strutturale: la smontabilità o l’assenza di ancoraggio al suolo non sono sufficienti se il manufatto è destinato a soddisfare esigenze non temporanee. Poiché il ricorrente non ha documentato un uso contingente, né la coltivazione del fondo o l’asservimento delle strutture all’attività agricola, le installazioni sono state qualificate come nuove costruzioni, prive del necessario titolo edilizio e incompatibili con la destinazione agricola. È stata quindi ritenuta legittima anche la relativa ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali
Sono riconducibili all’edilizia libera solo i movimenti di terra effettivamente funzionali alle esigenze agricole del fondo; non vi rientra la realizzazione di una distesa di materiale edilizio di scarto che trasformi l’area in un piazzale.
art. 22 d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione agli interventi soggetti a SCIA, ma il giudice ritiene che l’intervento concreto, per consistenza e incompatibilità urbanistica, sia diverso e soggetto a repressione demolitoria.
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
Legittima l’esercizio del potere repressivo e la sanzione demolitoria per interventi edilizi difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Giustifica l’ordinanza di demolizione delle strutture abitative permanenti prive del necessario titolo edilizio e incompatibili con la destinazione agricola della zona.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Disciplina la successiva ed eventuale fase di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e la connessa acquisizione al patrimonio comunale; non costituisce la disciplina dell’emissione della misura demolitoria in sé.
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
interventi eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività
Il richiamo contenuto nell’ordinanza non comporta l’illegittimità dell’atto, poiché il giudice individua nell’art. 27 il fondamento del potere demolitorio in relazione alla concreta natura e incompatibilità urbanistica delle opere.
art. 3 d.P.R. n. 380/2001
È richiamato in relazione alla qualificazione edilizia delle strutture prefabbricate, ritenute nuove costruzioni perché destinate a un’utilizzazione stabile e non meramente temporanea.
Massime di principio
- Il riporto, su un’ampia superficie agricola, di materiale eterogeneo proveniente da demolizioni, con significativa alterazione del piano di campagna e trasformazione dell’area in una superficie assimilabile a un piazzale, non costituisce movimento di terra liberamente eseguibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 quando non sia funzionale all’attività agricola e risulti incompatibile con la destinazione urbanistica della zona.
- La repressione edilizia può essere disposta ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 quando l’intervento altera significativamente il territorio e si pone in contrasto con le norme urbanistiche o con le prescrizioni dello strumento urbanistico, anche se l’ordinanza richiama ulteriori disposizioni riferibili a fattispecie diverse, purché il fondamento sostanziale del potere esercitato sia individuabile e coerente con l’opera contestata.
- Il richiamo all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 contenuto in un’ordinanza di demolizione può riferirsi alla successiva ed eventuale fase di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita dell’area, senza costituire il fondamento della misura demolitoria stessa.
- La precarietà di un manufatto edilizio deve essere accertata secondo un criterio funzionale, collegato alla natura e alla durata dell’esigenza soddisfatta, e non secondo il solo criterio strutturale: smontabilità, amovibilità o assenza di ancoraggio al suolo non escludono la qualificazione come nuova costruzione se il manufatto è destinato a un’utilizzazione stabile.
- L’installazione di strutture prefabbricate dotate di servizi igienici e stabilmente presenti sul fondo configura una nuova costruzione quando non sia dimostrata un’esigenza contingente e temporanea; se l’installazione è inoltre priva di titolo edilizio e incompatibile con la destinazione agricola, è legittima l’ordinanza di demolizione.
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