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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46049/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato ex art. 642 c.p. (denuncia di sinistro inesistente) e deduzione di più censure: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme sulla prescrizione (art. 129 c.p.p., artt. 157 e 161 c.p.), con la doglianza che al tempo della sentenza d'appello era decorso il termine massimo di prescrizione essendo il reato consumato il 16/6/2014; 2) errata applicazione e qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 642 c.p., con rilievo che l'imputato non risultava proprietario del veicolo al momento del sinistro; 3) violazione e vizio di motivazione rispetto agli artt. 56 e 62 n.6 c.p. in relazione all'esclusione di desistenza volontaria/ravvedimento operoso e del riconoscimento di attenuanti (rinuncia alla richiesta risarcitoria prima del processo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla prescrizione: calcolando la decorrenza dal consumo del reato (16/6/2014) e aggiungendo le sospensioni dilatorie, il termine massimo di prescrizione si è concluso in data 21/4/2022, anteriormente alla pronuncia d'appello. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. Le restanti doglianze sono state considerate reiterative o manifestamente infondate e quindi assorbite. La Corte ha confermato le statuizioni civili e ha condannato l'imputato al ristoro delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti processuali connessi alla prescrizione: la Cassazione osserva che la questione è stata sollevata e rilevata come decisiva e che l'omessa argomentazione del giudice d'appello sulla prescrizione è talmente rilevante da comportare l'annullamento quando la prescrizione è risultata effettivamente maturata.

  • art. 157 cod. pen.

    Utilizzato nel calcolo del termine di prescrizione; dalla sentenza emerge che il giudice ha applicato le regole di determinazione del termine e delle eventuali sospensioni per giungere alla data di estinzione del reato.

  • art. 161 cod. pen.

    Rilevante nel computo delle sospensioni e del termine di prescrizione; la Corte ha tenuto conto delle sospensioni dilatorie che incidono sulla scadenza del termine massimo.

  • art. 642 cod. pen.

    La Corte di merito aveva confermato la sussistenza della fattispecie (denuncia di sinistro stradale inesistente) richiamando in termini la contestazione; la Cassazione ha ritenuto però la questione di merito assorbita dalla prescrizione e ha definito infondate/ripetitive le censure sulla qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato nella prospettazione difensiva relativa a eventuale desistenza volontaria; la Corte di merito aveva escluso tale causa di esclusione, ma la Cassazione ha considerato le doglianze su questo punto manifestamente infondate ed assorbite dalla pronuncia sulla prescrizione.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Invocato dalla difesa per chiedere l'attenuante dell'elisione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (ravvedimento operoso/desistenza); la Suprema Corte ha ritenuto che le censure fossero di carattere ripetitivo e non idonee a contrastare la decisione, essendo comunque la pronuncia finale assorbita dall'estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata anteriormente alla pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato anche se il giudizio di merito aveva accertato la responsabilità.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alla data di consumazione del reato e alle sospensioni previste dalla legge; eccezioni sollevate in grado possono essere decisive se non adeguatamente trattate dal giudice d'appello.
  • Le censure di merito sulla qualificazione giuridica del fatto (es. applicazione dell'art. 642 c.p.) devono essere argomentate e non reiterative: se il motivo è meramente ripetitivo rispetto a quanto già deciso, rischia di essere ritenuto manifestamente infondato.
  • Anche quando il procedimento penale si estingue per prescrizione, le statuizioni civili possono rimanere operanti e la parte condannata può essere tenuta a rimborsare spese civili o della parte civile nel grado di giudizio.
  • Le eccezioni relative a cause di estinzione o attenuanti (desistenza, ravvedimento operoso) vanno provate e motivate: la loro mera allegazione senza puntuale analisi dei fatti e della posizione dell'imputato può risultare inefficace.

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