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Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Provvedimento Dirigenziale n. 1 del 17 aprile 2026 del Responsabile dell'Area Pianificazione Territoriale Edilizia Privata Paesaggio e Patrimonio del Comune di Castelsardo, recante “Ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, art. 27 e della Legge regionale 11 ottobre 1985 n.23 articoli 4 e 5 e dei relativi allegati; della Relazione di servizio del Corpo di Polizia Locale del Comune di Castelsardo prot. 6192 del 13/04/2026”; - del Verbale di sopralluogo e accertamento redatto dai tecnici comunali prot. n. 6175 del 13 aprile 2026, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito, ivi compresi gli atti e pareri interni richiamati o posti a fondamento degli atti impugnati

Giustizia amministrativa202600468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori per la realizzazione della stazione di sollevamento reflui "Castelsardo Est"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore del servizio idrico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza comunale di sospensione dei lavori edilizi relativi alla realizzazione della stazione di sollevamento reflui, eseguiti nell'ambito dell'intervento pubblico di adeguamento dello schema fognario-depurativo di Castelsardo e Lu Bagnu. Il Comune aveva ritenuto i lavori privi di efficace dichiarazione di pubblica utilità, non assistiti da valido vincolo preordinato all'esproprio e incompatibili con la destinazione urbanistica dell'area, classificata S3 e ricompresa in un parco urbano destinato a verde attrezzato e attività ludiche. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, violazione del vincolo conformativo derivante da una precedente sentenza del TAR, sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione della disciplina della conferenza di servizi e dei relativi effetti sostitutivi, nonché dei principi di affidamento, buon andamento e imparzialità; erronea applicazione della disciplina espropriativa a un'area di proprietà comunale destinata alla realizzazione di un'opera funzionale anche all'interesse dell'ente; erronea valutazione della necessità di una variante urbanistica, sostenendosi la compatibilità dell'impianto interrato con la destinazione a servizi e con il parco; violazione delle garanzie partecipative e dei principi di proporzionalità. La ricorrente ha inoltre evidenziato che il progetto definitivo era stato approvato all'esito di una conferenza di servizi sincrona, alla quale il Comune aveva partecipato, con concorde individuazione della soluzione progettuale consistente nella realizzazione dell'impianto completamente interrato sotto la via Cristoforo Colombo.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. L'assenso del Comune alla soluzione progettuale concordata in conferenza di servizi non poteva essere superato unilateralmente mediante un'ordinanza di vigilanza edilizia: l'eventuale venir meno dell'assenso avrebbe richiesto l'attivazione dei meccanismi propri della conferenza di servizi e, se del caso, dell'autotutela. La successiva deliberazione consiliare che aveva stralciato dalla variante la porzione relativa all'area della stazione di sollevamento è stata ritenuta, a un sommario esame, interlocutoria e sollecitatoria, volta a promuovere la valutazione di soluzioni alternative, senza dimostrare il raggiungimento di un nuovo accordo o l'effettivo superamento della soluzione già concordata e contrattualizzata. La destinazione dell'area a parco e giochi per bambini era inoltre preesistente all'assenso espresso in conferenza di servizi e non costituiva una sopravvenienza. Il TAR ha ritenuto meritevoli di approfondimento nel merito anche le questioni concernenti l'applicabilità della disciplina espropriativa all'area comunale: il Comune potrebbe non essere soggetto passivo di un'espropriazione, ma soggetto co-interessato alla realizzazione dell'opera, funzionale a un interesse proprio dell'ente e della collettività. Quanto al periculum, il Collegio ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico al celere completamento dell'opera, finanziata con fondi PNRR e funzionale al superamento della procedura di infrazione europea, considerando inoltre che l'assetto della piazza e del parco dopo i lavori sarebbe sostanzialmente analogo a quello esistente e che non era provato un significativo disturbo alla collettività. L'istanza cautelare è stata accolta; sono stati sospesi gli effetti dell'ordinanza impugnata ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    La vigilanza edilizia e il potere di sospensione dei lavori devono essere esercitati sulla base di un effettivo difetto di conformità edilizia e urbanistica; la relativa contestazione è apparsa non sufficientemente fondata, in presenza degli assensi formati in conferenza di servizi.

  • artt. 4 e 5 l.r. Sardegna 23/1985

    Richiamati quali fondamento regionale del potere di sospensione dei lavori, la cui legittimità è stata sospesa in via cautelare per la ritenuta sussistenza del fumus.

  • artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies l. 241/1990

    La conferenza di servizi decisoria, alla quale il Comune aveva partecipato, aveva definito un assetto concordato degli assensi e della soluzione progettuale; il suo superamento avrebbe richiesto il ricorso ai meccanismi propri della conferenza e, eventualmente, all'autotutela.

  • art. 14-quater l. 241/1990

    La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è stata considerata idonea a mantenere efficacia sull'assetto degli assensi e non superabile mediante una successiva ordinanza comunale di sospensione adottata senza riattivare gli strumenti previsti dalla disciplina della conferenza.

  • artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Richiamati in relazione ai principi di buon andamento, motivazione, partecipazione e contraddittorio; il TAR ha ravvisato profili di fumus anche nell'assenza di un adeguato coinvolgimento della società e nella possibile insufficienza dell'istruttoria e della motivazione.

  • artt. 1, 8, 9, 10, 12 e 19 d.P.R. 327/2001

    La loro applicabilità all'area comunale è stata ritenuta non pacifica e meritevole di approfondimento, poiché il Comune potrebbe essere soggetto co-interessato alla realizzazione dell'opera e non titolare di un interesse antagonista da tutelare mediante espropriazione.

  • artt. 142 e 149 d.lgs. 152/2006

    Richiamati dalla ricorrente con riferimento alla disciplina ambientale e ai titoli necessari per l'opera; il testo non espone una decisione specifica su tali disposizioni.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la sussistenza del fumus e la prevalenza dell'interesse pubblico hanno condotto alla sospensione dell'atto.

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    Utilizzato per fissare l'udienza pubblica di merito in data ravvicinata dopo l'accoglimento della tutela cautelare.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione comunale ha partecipato a una conferenza di servizi decisoria e ha prestato il proprio assenso a una specifica soluzione progettuale, non può rimettere unilateralmente in discussione quell'assetto mediante un successivo provvedimento di vigilanza edilizia avente l'effetto sostanziale di bloccare l'opera; l'eventuale superamento dell'assenso deve avvenire attraverso i meccanismi propri della conferenza di servizi e, ove necessario, dell'autotutela.
  • Una deliberazione consiliare che stralci un'opera da una variante urbanistica e solleciti la valutazione di soluzioni tecniche alternative non determina, da sola, il superamento degli assensi già formati in conferenza di servizi, se non risulta raggiunto un nuovo accordo o adottato un atto idoneo a modificare l'assetto progettuale precedente.
  • In sede cautelare, la non pacifica applicabilità della disciplina espropriativa a un'area di proprietà comunale destinata alla realizzazione di un'opera pubblica funzionale anche all'interesse del Comune può integrare un profilo di fumus, quando l'ente proprietario non appaia portatore di un interesse antagonista rispetto all'intervento, ma soggetto co-interessato alla sua realizzazione.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico al completamento tempestivo di un'opera infrastrutturale finanziata con fondi PNRR e funzionale al superamento di una procedura di infrazione può prevalere sull'interesse alla sospensione dei lavori, soprattutto quando l'intervento sia interrato, non alteri sostanzialmente l'assetto dei luoghi e non risulti dimostrato un significativo pregiudizio per la collettività.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiConferenza di servizi
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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