Sentenza n. 4819/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso contro il diniego di condono edilizio e l’ingiunzione di demolizione relativi a opere abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determina dirigenziale n. 197 del 18 giugno 2012, con cui il Comune aveva negato il condono edilizio richiesto ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e aveva ordinato la demolizione delle opere abusive. Le opere consistevano nella realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesistico-ambientale mediante decreto ministeriale del 20 maggio 1967, di una copertura e di un ampliamento di circa 100 mq, con conseguente chiusura di un’area interna e aumento di superficie e volumetria, oltre a modifiche degli ingressi e dei vani finestra. Il TAR, sulla base di una verificazione, aveva qualificato l’intervento come manutenzione straordinaria o altro abuso minore rientrante nei numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, ritenendolo condonabile. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo error in iudicando, violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 326/2003 e travisamento delle risultanze della verificazione. Secondo l’appellante, l’intervento non era una mera sostituzione di un solaio preesistente, ma un ampliamento con creazione di nuova superficie e volumetria, come risultava dall’istanza di condono, dal precedente provvedimento demolitorio divenuto definitivo e dalla stessa relazione del verificatore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso originario. Ha ritenuto provato che le opere avessero comportato un ampliamento di circa 100 mq, con realizzazione di nuova superficie e nuova volumetria, e non una semplice sostituzione di una struttura preesistente o un intervento di manutenzione straordinaria. La qualificazione come ampliamento risultava dalle dichiarazioni contenute nell’istanza di condono, dalla descrizione dell’abuso contenuta nel precedente ordine di demolizione, divenuto definitivo per mancata definizione del relativo giudizio, e dalle risultanze della verificazione, pur erroneamente interpretate dal verificatore nelle conclusioni finali. Poiché le opere erano state realizzate in area sottoposta a vincolo paesistico-ambientale anteriore alla loro esecuzione e comportavano incremento di superficie e volumetria, esse non potevano essere ricondotte alle opere minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e non erano suscettibili di condono ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), della l. n. 326/2003. Il giudice ha inoltre sottolineato il carattere eccezionale e derogatorio della disciplina del condono, che esclude radicalmente la sanatoria degli abusi con incremento di volume e superficie realizzati in area vincolata, anche quando il vincolo non comporti un’inedificabilità assoluta. Le spese del primo grado sono state compensate; il privato è stato condannato alle spese del giudizio d’appello, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell’esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
La disposizione esclude la sanatoria delle opere abusive realizzate in area vincolata quando comportino nuova superficie o nuova volumetria e non siano riconducibili alle opere minori indicate nell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003. L’esclusione opera anche in presenza di un vincolo di inedificabilità relativa e indipendentemente dalla conformità urbanistica dell’intervento.
allegato 1, numeri 4, 5 e 6, d.l. n. 269/2003
Le tipologie di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria costituiscono opere minori suscettibili di condono solo nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina del terzo condono; un intervento con aumento di superficie e volumetria non vi rientra.
d.lgs. n. 42/2004
Il vincolo paesistico-ambientale gravante sull’area, imposto con decreto ministeriale del 20 maggio 1967, rileva quale vincolo anteriore alla realizzazione delle opere e costituisce presupposto per l’applicazione della preclusione al condono.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesistico anteriore alla loro esecuzione non sono condonabili quando comportino incremento di superficie o volumetria e non siano riconducibili alle opere minori dell’allegato 1 al decreto-legge.
- La qualificazione dell’intervento edilizio ai fini del terzo condono deve essere desunta dalla concreta consistenza delle opere e dalla documentazione della pratica, comprese le dichiarazioni dell’istante e i precedenti provvedimenti amministrativi, e non dalla sola qualificazione conclusiva fornita dal verificatore.
- La realizzazione di una copertura che chiuda un’area precedentemente aperta, determinando un ampliamento di superficie e volumetria, integra un intervento non riconducibile alla mera manutenzione straordinaria o alla sostituzione di una struttura preesistente.
- La disciplina del condono edilizio, avente carattere eccezionale e derogatorio, non consente la sanatoria di opere con incremento di volume e superficie realizzate in area vincolata, anche quando il vincolo paesaggistico comporti soltanto inedificabilità relativa e l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici.
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