Cassazione Penale, Sentenza n. 49595/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto il permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen.; il magistrato di sorveglianza lo aveva respinto con decreto del 14/07/2021 ritenendo attuali i collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ripristino, anche per la natura dei reati (ergastolo per omicidio, associazione mafiosa e altri reati) e l'assenza di collaborazione con la giustizia. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha poi rigettato il reclamo ritenendo prematuro l'avvio dell'esperienza premiale. Il ricorso per cassazione contestava la violazione di legge (artt. 30-ter e 4-bis Ord. pen.) e l'errata applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, sostenendo che il Muoio aveva allegato elementi fattuali (lunga detenzione ininterrotta, partecipazione ai trattamenti, liberazioni anticipate, permessi di necessità regolari, assenza di procedimenti sopravvenuti, parere del Direttore) idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità e che i giudici avrebbero dovuto utilizzare i poteri istruttori officiosi per integrare l'istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato il Tribunale di sorveglianza per non aver valorizzato gli elementi fattuali allegati dal detenuto e per non aver attivato i poteri istruttori d'ufficio (art. 666, comma 5 c.p.p., richiamato dall'art. 678 c.p.p.) al fine di verificare la veridicità e completezza delle allegazioni. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui non può dichiararsi inammissibile la richiesta per mera carenza di specifiche prove quando siano state prodotte allegazioni fattuali logiche idonee a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019). Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio conformemente ai principi indicati e previa eventuale integrazione istruttoria.
Norme richiamate
art. 4-bis Ord. pen. (normativa ostativa)
Riconosciuto come norma ostativa che non esclude automaticamente l'accesso ai benefici dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019: occorre valutare, in concreto, l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ripristino
art. 30-ter Ord. pen. (permesso premio)
Disciplina il permesso premio come misura trattamentale; la valutazione della concedibilità richiede l'esame concreto degli elementi individualizzanti del percorso rieducativo del detenuto
art. 666, comma 5 codice di procedura penale
Attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi che devono essere attivati quando le allegazioni prodotte dal richiedente richiedono integrazione probatoria; la Corte ha richiamato l'obbligo di utilizzarli laddove opportuno
art. 678 codice di procedura penale
Richiamato quale norma collegata che consente l'attivazione dei poteri istruttori del giudice in sede di impugnazione/reclamo
Sentenza Corte costituzionale n. 253 del 04/12/2019
Ha ammesso, in determinate condizioni, l'accesso ai benefici anche per soggetti condannati per reati cosiddetti ostativi, precisando che la valutazione deve fondarsi su elementi che escludano i collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino
Cass. Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021 (Marazzotta)
Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Rv. 281764
Stabilisce che non è legittima la declaratoria di inammissibilità quando il richiedente abbia allegato elementi fattuali idonei a mettere in discussione la presunzione di perdurante pericolosità; il giudice può integrare l'istruttoria d'ufficio
Cass. Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022 (Barranca)
Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Rv. 283096
Richiama l'obbligo del giudice di compiere un esame concreto degli elementi individualizzanti che caratterizzano il percorso rieducativo al fine di verificare la proiezione attuale a recidere i collegamenti mafiosi
Massime di principio
- L'allegazione di elementi fattuali concreti (lunga detenzione, partecipazione ai programmi trattamentali, assenza di procedimenti sopravvenuti, parere del Direttore, fruizione regolare di permessi) può essere sufficiente per porre il problema della concedibilità del beneficio e non legittima automaticamente la declaratoria di inammissibilità
- Il giudice di sorveglianza è obbligato a valutare in concreto gli elementi individualizzanti e, se le allegazioni non risultano complete, a utilizzare i poteri istruttori d'ufficio (art. 666 c.p.p. e art. 678 c.p.p.) per integrare l'istruttoria
- Esiste distinzione tra inammissibilità procedurale e rigetto nel merito: la prima non può essere basata su una valutazione formale di carenza di specificità quando siano presenti allegazioni fattuali idonee; il rigetto richiede una motivazione fondata sulla valutazione concreta di tutte le risultanze
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, anche i condannati per reati ostativi possono accedere ai benefici se emergono elementi che escludono collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di rivitalizzazione di tali collegamenti
- La presenza nel fascicolo di elementi quali il programma trattamentale attuato, il parere del Direttore della struttura, la partecipazione a percorsi rieducativi e l'assenza di procedimenti nuovi costituiscono indicatori rilevanti che il giudice deve prendere in considerazione e, se necessario, approfondire
- In caso di valutazione negativa fondata su rilievi ambigui o non chiaramente incidenti, il giudice deve spiegare l'incidenza di tali rilievi sulla decisione e non limitarsi ad affermazioni generiche; in mancanza la decisione è destinata ad essere annullata in sede di legittimità
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