Sentenza del 31/05/2016 n. 11340 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto la revocazione proposta dal contribuente. La revocazione era stata fondata sull'esistenza di un contrasto tra la sentenza relativa all'anno d'imposta 1992 e una precedente sentenza definitiva riguardante l'anno d'imposta 1991, che aveva ritenuto inattendibile la verifica della Guardia di Finanza. L'Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 64 del D.Lgs. n. 546/1992 e 395, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che non vi fosse contrasto tra giudicati perché le sentenze riguardavano annualità fiscali diverse, nonché un vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto inammissibile la revocazione, perché il giudicato invocato dal contribuente riguardava un diverso periodo d'imposta e quindi un'autonoma obbligazione tributaria. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Le spese del giudizio di revocazione sono state compensate, mentre F.A. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
La revocazione è ammessa quando la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
Nel contenzioso tributario il contrasto tra giudicati richiede identità di soggetti e oggetto, oppure che il precedente giudicato abbia accertato in modo definitivo un fatto radicalmente incompatibile con quello posto a fondamento della decisione successiva. Non basta che una sentenza relativa a un'altra annualità contenga valutazioni sfavorevoli al contribuente.
Art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992
La revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
La disciplina della revocazione ordinaria prevista dall'art. 395 c.p.c. si applica anche al processo tributario, ma devono sussistere rigorosamente i relativi presupposti.
Art. 7 del TUIR
L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
Ogni annualità fiscale costituisce un'obbligazione tributaria autonoma. Di conseguenza, il giudicato relativo a un anno d'imposta diverso, di regola, non può fondare la revocazione della sentenza relativa a un'altra annualità.
Art. 382, comma 3, codice di procedura civile
La Corte, quando riconosce che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito, cassa senza rinvio la sentenza.
Accertata l'inammissibilità della revocazione per mancanza dei presupposti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinviare la causa al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel diritto tributario ogni anno d'imposta costituisce, normalmente, un rapporto fiscale autonomo: una decisione definitiva su un'annualità non vincola automaticamente il giudizio relativo a un'altra annualità.
- Per invocare la revocazione per contrasto di giudicati occorre dimostrare una sostanziale identità del rapporto tributario oppure un accertamento definitivo incompatibile, non una semplice analogia tra le controversie.
- Valutazioni contenute in una sentenza relativa a un diverso periodo d'imposta, come l'inattendibilità di una verifica, non determinano necessariamente un giudicato estensibile alle annualità successive o precedenti.
- Quando manca uno dei presupposti tassativi della revocazione, il ricorso è inammissibile e la sentenza che lo aveva accolto può essere cassata senza rinvio.
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