Sentenza del 24/09/2018 n. 1656 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Rivalsa e detrazione di imposta - Prestazione effettuata nei confronti di soggetto passivo - Ammissione a procedura concorsuale - Esercizio della rivalsa - Mancato pagamento dell'Iva addebitata - Natura chirografaria del credito Iva - Diritto al rimborso - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo Studio Legale C. aveva svolto prestazioni professionali in favore di C. C. S.r.l., successivamente sottoposta ad amministrazione straordinaria. Il professionista aveva emesso 29 prenotule, applicando l'IVA, che aveva regolarmente versato all'Erario. Nell'ambito della procedura concorsuale, tuttavia, era stato ammesso al passivo in via privilegiata soltanto per gli importi relativi alle prestazioni professionali, mentre il credito per l'IVA era stato riconosciuto come chirografario. Poiché l'impresa non aveva pagato l'IVA addebitata in rivalsa per insufficienza delle disponibilità della procedura, lo Studio aveva chiesto all'Erario il rimborso dell'imposta, sostenendo di essere rimasto economicamente inciso e prospettando un ingiustificato arricchimento della procedura concorsuale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l'appello e confermato il diniego di rimborso dell'IVA. Ha ritenuto che il credito IVA dovesse essere fatto valere esclusivamente nell'ambito della procedura concorsuale, secondo l'ordine e i limiti delle disponibilità previsti dalla legge, in quanto credito chirografario. Le vicende del credito e l'eventuale mancato pagamento da parte del soggetto sottoposto a procedura concorsuale non possono essere trasferiti sull'Erario né incidere sul regime dell'IVA. È stata quindi esclusa qualsiasi rivalsa del professionista nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della complessità della materia.
Norme richiamate
Norme sulle procedure concorsuali
Il credito relativo all'IVA addebitata in rivalsa, non pagata dal committente sottoposto a procedura concorsuale, è qualificato come credito chirografario e deve essere soddisfatto, se possibile, nell'ambito della procedura e secondo l'ordine di riparto previsto dalla legge.
Disciplina IVA della rivalsa e della detrazione
Il professionista che abbia correttamente addebitato e versato l'IVA all'Erario non può ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria soltanto perché il cliente soggetto passivo, successivamente ammesso a una procedura concorsuale, non ha pagato l'imposta. Il rischio dell'insolvenza del cliente resta nell'ambito del rapporto di credito e della procedura concorsuale.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 15690/2008
Il principio richiamato esclude che le vicende del credito IVA nell'ambito di una procedura concorsuale possano ricadere sull'Erario, negando al prestatore una forma di rivalsa o rimborso diretto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Quando un professionista presta servizi a un soggetto passivo IVA e versa regolarmente l'imposta, il mancato pagamento della fattura da parte del cliente non gli consente, di regola, di ottenere il rimborso dell'IVA direttamente dall'Erario.
- Se il cliente è sottoposto a procedura concorsuale, il credito relativo all'IVA non incassata deve essere insinuato e fatto valere nella procedura secondo la sua eventuale natura chirografaria, senza garanzia di integrale soddisfazione.
- L'insolvenza del committente non trasferisce sull'Amministrazione finanziaria il rischio economico del mancato incasso dell'IVA addebitata in rivalsa.
- La possibilità di recuperare l'imposta eventualmente non incassata deve essere valutata attraverso gli strumenti previsti dalla disciplina IVA per le variazioni dell'imponibile o dell'imposta, quando concretamente applicabili, e non mediante una richiesta di rimborso fondata sul solo mancato pagamento in procedura concorsuale.
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