Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21048/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. Con il primo motivo ha contestato l'an della responsabilità, sostenendo in sostanza di essere stato presente in casa al momento del controllo e che la mancata risposta al citofono dipendesse dall'impossibilità di percepirne il suono, anche in ragione dell'orario notturno. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., chiedendo una diversa valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse già stato adeguatamente esaminato e disatteso dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, in particolare quanto all'inverosimiglianza della tesi difensiva sulla presenza dell'imputato in casa e sulla mancata risposta al citofono durante il controllo notturno della polizia giudiziaria. Ha inoltre osservato che il secondo motivo, relativo al diniego della particolare tenuità del fatto, era una censura di merito, poiché la Corte di appello aveva già congruamente motivato sul punto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state applicate le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione congrua; in cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la decisione di diniego sia già sorretta da argomentazione adeguata e priva di illogicità manifeste.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove già compiutamente valutate dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e priva di manifesta illogicità.
  • La censura sulla responsabilità è inammissibile quando si traduce in una mera contestazione fattuale della ricostruzione operata nei giudizi di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione o di diritto, non per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte non rivaluta la credibilità della versione difensiva se il giudice di merito ha già spiegato in modo congruo perché essa è inattendibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.