Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9205/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il G.I.P. convalidava il provvedimento questorile che imponeva a Pietrobon l'obbligo di presentarsi presso la Questura di Treviso venti minuti dopo l'inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro agonistico della squadra. I motivi sollevati: (1) violazione procedurale per mancato rispetto del termine di 48 ore da parte del Pubblico Ministero per chiedere la convalida, con conseguente perdita di efficacia delle prescrizioni; (2) omessa considerazione della memoria difensiva trasmessa via PEC e mancata motivazione in ordine a tale apporto; (3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 6 L. 401/89 circa le ragioni dell'obbligo di presentarsi in occasione delle partite (viene indicata diversamente la squadra nel ricorso: Treviso 1993 vs Triestina); (4) omessa motivazione sulla attribuibilità delle condotte e sulla pericolosità del prevenuto, con semplice rinvio al provvedimento questorile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il Pubblico Ministero non ha rispettato il termine di 48 ore per richiedere la convalida del provvedimento questorile e, secondo l'interpretazione consolidata della norma e della giurisprudenza (Sez. 3 n. 35979/2021), tale intempestività determina l'inefficacia della misura anche se il G.I.P. ha poi disposto la convalida entro 96 ore. Le restanti censure sono state assorbite. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 21.4.2023 limitatamente all'obbligo di presentazione; ha inoltre disposto la comunicazione agli uffici competenti.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 401/1989

    "Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2."

    La Corte interpreta il comma come imponendo un termine autonomo e perentorio al P.M.: la mancata richiesta di convalida entro 48 ore determina da sola l'inefficacia delle prescrizioni del provvedimento questorile, indipendentemente dall'eventuale successiva convalida del G.I.P.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione che consente di censurare la sentenza per violazione di legge; utilizzata dal ricorrente per dedurre violazioni procedurali relative ai termini.

  • art. 178 c.p.p.

    Riferimento procedurale richiamato dal ricorrente (probabilmente in relazione ai termini e alle attività del pubblico ministero), richiamato per contestare la tempestività dell'azione del P.M.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, sent. n. 35979 del 25/01/2021

    Precedente applicato dalla Corte secondo cui l'intempestività della richiesta di convalida da parte del P.M. (oltre il termine di 48 ore) comporta l'inefficacia della misura, anche se il giudice convalida successivamente entro 96 ore; conferma il principio dell'autonomia dell'atto del P.M. rispetto alla convalida giudiziale.

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore per la richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero è perentorio: la sua inosservanza rende inefficaci le prescrizioni imposte dal provvedimento questorile, indipendentemente da una successiva convalida del G.I.P.
  • La convalida giudiziale (G.I.P.) non può sanare una omissione del P.M.: la richiesta del P.M. e la convalida del giudice sono atti autonomi ai fini dell'efficacia della misura.
  • Se si contesta un provvedimento con obblighi di presentazione, è cruciale verificare e documentare i tempi di notifica e i timestamp (PEC, atti notificati) per dimostrare eventuali violazioni dei termini da parte del P.M.
  • Le censure relative a carenze di motivazione o mancata valutazione di memorie difensive possono essere assorbite se la Corte rileva un vizio procedurale preliminare decisivo (es. perdita di efficacia per intempestività): in tali casi l'annullamento può avvenire senza rinvio.
  • In situazioni analoghe conviene chiedere tempestivamente l'accertamento dei termini (con richiesta di comunicazioni e certificazioni) e, se il P.M. ha omesso la richiesta nei termini, chiedere l'annullamento per inefficacia piuttosto che il riesame del merito delle prescrizioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.