Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01413/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 15 maggio 2024, è stato dichiarato inammissibile. Dal testo risulta che il motivo dedotto era di contenuto meramente confutativo, generico e comunque manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva già affrontato in modo adeguato, con motivazione non manifestamente illogica, il tema della credibilità e attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Lubine e dal compagno di cella. Non emerge dal testo il reato oggetto del giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il motivo di impugnazione fosse confutativo, generico e manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata sulla valutazione delle prove dichiarative era adeguata e non illogica. Non risultano dal testo ulteriori statuizioni sul merito della responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una contestazione meramente confutativa e generica della motivazione di merito, senza individuare specifiche illogicità o violazioni di legge.
  • La valutazione di credibilità e attendibilità delle dichiarazioni testimoniali compiuta dal giudice di merito, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non può essere efficacemente sovvertita in cassazione con doglianze generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.