Cassazione Civile, Ordinanza n. 17561/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo per euro 15.480,00 ottenuto da una società nei confronti di una società e di una persona fisica indicata come legale rappresentante. In primo grado, dopo il pagamento integrale della somma ingiunta da parte della persona fisica, il decreto veniva revocato con regolazione delle spese a suo carico. L'opponente/appellante sosteneva che l'unico debitore fosse la società da lui rappresentata e che il pagamento fosse stato eseguito con riserva, come risultante dalla quietanza. In un diverso procedimento, la medesima parte chiedeva la revocazione della sentenza d'appello ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto della Corte territoriale, che avrebbe affermato erroneamente l'assenza di riserva di ripetizione nella quietanza e avrebbe indebitamente integrato la motivazione. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di revocazione, venivano denunciati violazione degli artt. 395, n. 4, 402 e 403 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1388, 2384 e 2475 c.c., sostenendosi sia la decisività dell'errore percettivo sia l'erronea ricostruzione del rapporto di rappresentanza e della soggettività passiva. Nel ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva rigettato l'appello per difetto di interesse, venivano dedotti omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1388, 2384 e 2475-bis c.c., assumendo che la Corte di merito avesse trascurato la spendita del nome della società e la natura organica della rappresentanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché riferiti alla medesima vicenda. Ha rigettato il ricorso contro la sentenza resa in sede di revocazione, ritenendo insussistente l'errore di fatto revocatorio: la quietanza era stata oggetto di dibattito nel merito e il preteso errore riguardava, al più, l'interpretazione giuridica del documento, non sindacabile in sede di revocazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza d'appello, perché il primo motivo era precluso dalla doppia conforme e i motivi successivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge, miravano in realtà a ottenere un riesame del merito e dell'accertamento fattuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa
la revocazione è ammessa solo se la decisione si fonda sulla supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente escluso o positivamente stabilito, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia nel giudizio deciso
art. 402 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente, senza specifica autonoma applicazione nella decisione
art. 403 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente, senza specifica autonoma applicazione nella decisione
art. 1388 c.c.
invocato dal ricorrente sulla rappresentanza, ma la Corte reputa che la censura miri a un riesame del fatto e della qualificazione della fattispecie
art. 2384 c.c.
invocato dal ricorrente sulla rappresentanza nelle società di capitali, senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva
art. 2475 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di poteri gestori/rappresentativi, ma la censura viene ritenuta inammissibile perché fattuale
art. 2475-bis c.c.
richiamato nel secondo ricorso sulla rappresentanza, senza che la Corte ravvisi una violazione di diritto idonea a superare l'accertamento di merito
art. 360, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano e confrontano le differenti ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, salvo specifica dimostrazione della diversità delle rationes di fatto
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non supera il filtro di manifesta infondatezza rispetto a orientamento consolidato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non ricorre quando il documento asseritamente mal percepito sia stato oggetto di discussione tra le parti e il vizio denunciato si risolva nella sua interpretazione o valutazione giuridica.
- La revocazione per errore di fatto richiede una svista percettiva su un fatto non controverso; non è utilizzabile per rimettere in discussione la lettura del documento o la motivazione della sentenza sul suo significato.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non confronta specificamente le diverse rationes di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere un riesame del merito o della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito; se l'accertamento in fatto non consente la sussunzione prospettata, la censura è inammissibile.
- Quando la doglianza attiene, in sostanza, alla valutazione delle prove o alla qualificazione concreta dei rapporti, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito.
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