Cassazione Penale, Ordinanza n. 32728/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, già ritenuto responsabile nei giudizi di merito del reato di furto pluriaggravato, avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna. La difesa ha dedotto: 1) carenza di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che il compendio probatorio fosse solo indiziario; 2) omessa assoluzione per non avere commesso il fatto, perché non sarebbe stato provato oltre ogni ragionevole dubbio che fosse l'imputato ad avere sottratto un orologio dall'abitazione della persona offesa; 3) erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., con eccessiva quantificazione della pena. Con le conclusioni scritte il ricorrente ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di doppia conforme di condanna, le sentenze di primo e secondo grado si integrino tra loro quanto alla motivazione; ha poi osservato che i primi due motivi tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua, coerente e priva di vizi logici. Quanto alle attenuanti generiche, il motivo è stato giudicato aspecifico, perché privo dell'indicazione di elementi concreti idonei a fondare la richiesta. In tema di pena, la Corte ha ribadito che è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, in assenza di arbitrarietà o manifesta illogicità. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la commisurazione della pena; la Corte afferma che le ragioni dedotte dalla difesa non investivano correttamente tali criteri e non consentivano una rivalutazione di legittimità della pena.
Le attenuanti generiche possono essere negate senza specifica motivazione quando la richiesta sia aspecifica e non indichi elementi concreti di meritevolezza.
Massime di principio
- In caso di doppia conforme di condanna, la sentenza di primo grado e quella di appello vanno lette come un unico complesso motivazionale, sicché il controllo di legittimità sulla congruità della motivazione può essere svolto considerando entrambe le decisioni.
- Sono inammissibili in cassazione i motivi che, pur denunciando vizi di motivazione o violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, se la motivazione di merito è coerente, logicamente persuasiva e fondata su corrette massime di अनुभवienza.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la richiesta difensiva sia generica e non alleghi elementi specifici di meritevolezza; in tal caso il giudice può limitarsi a rilevare l'assenza di dati positivi utili al riconoscimento del beneficio.
- La determinazione della pena non può essere rivalutata in cassazione se non nei casi di manifesta arbitrarietà o illogicità del ragionamento seguito dal giudice di merito; non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa apprezzamento di congruità.
- Quando i motivi di ricorso non colpiscono specifici errori di diritto ma contestano solo la ricostruzione fattuale o la misura della pena, il ricorso è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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