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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34701/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Monza aveva condannato l'imputato per truffa aggravata ai danni di due persone offese; la Corte d'appello di Milano aveva parzialmente riformato la decisione riducendo la pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. Alla vigilia dell'udienza sono state depositate le remissioni di querela delle persone offese, la rinuncia alla costituzione di parte civile e l'accettazione delle remissioni da parte dell'imputato.

La decisione

La Corte ha rilevato che il reato contestato è procedibile a querela e che la querela era stata rimessa, con accettazione dell'imputato. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, senza esaminare i tre motivi di ricorso. Ha revocato le statuizioni civili e, in mancanza di accordo tra le parti sulla sorte delle spese processuali, ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 152 c.p.

    Alla luce di quanto sopra, vista la procedibilità a querela del reato in contestazione, non resta che annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela (art. 152 cod. pen), con conseguente revoca delle statuizioni di condanna.

    La remissione della querela, in relazione al reato procedibile a querela e intervenuta con accettazione dell'imputato, determina l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della condanna.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    In assenza di accordo tra le parti sulla sorte delle spese processuali, trova applicazione la regola di legge (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.) con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle stesse.

    In mancanza di accordo tra le parti sulla sorte delle spese processuali conseguenti alla remissione di querela, l'imputato è condannato al loro pagamento.

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    L’imputato, a mezzi del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione, adducendo tre motivi incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.).

    La norma è richiamata per identificare i motivi di ricorso proposti; la Corte non li esamina, poiché definisce il giudizio in ragione dell'estinzione del reato per remissione di querela.

Massime di principio

  • Quando il reato è procedibile a querela, la remissione della querela accettata dall'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
  • In mancanza di accordo tra le parti sulla sorte delle spese processuali in seguito alla remissione di querela, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata

Testo integrale

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