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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10050/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Alcuni dipendenti, assunti presso l'INPS con inquadramento nell'area B del CCNL Enti pubblici non economici, hanno chiesto l'accertamento del diritto all'inquadramento nell'Area C, posizione economica C1, sin dalla data di assunzione, con condanna dell'ente al nuovo inquadramento, al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni. La Corte d'appello ha accolto in parte la domanda, riconoscendo lo svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore inquadramento per la maggior parte degli istanti e condannando l'INPS alle differenze retributive, dopo aver ritenuto non condivisibile la nozione di 'processo produttivo' elaborata dall'Istituto nelle circolari interne. In cassazione l'INPS ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., sostenendo che il ricorso introduttivo fosse carente nell'allegazione dei fatti e del diritto e che la Corte territoriale avesse ecceduto nei poteri istruttori officiosi; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1362 ss. c.c., delle circolari INPS nn. 178/2003 e 2/2001, del CCNL Enti pubblici non economici 1998/2001 e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, lamentando un'erronea interpretazione della nozione contrattuale di 'processo produttivo' e sostenendo il rilievo ermeneutico delle circolari quali componente del diritto vivente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha confermato la valutazione della Corte d'appello circa la sufficiente specificità del ricorso introduttivo nel rito del lavoro, richiamando il principio secondo cui la nullità sussiste solo quando sia assolutamente impossibile individuare l'oggetto della domanda o le ragioni di fatto e di diritto attraverso l'esame complessivo dell'atto. Quanto al secondo, ha ritenuto corretta l'interpretazione della declaratoria contrattuale dell'area C/1 già consolidata nella propria giurisprudenza, secondo cui l'attribuzione delle 'fasi del processo' implica la gestione dell'intera filiera di un singolo procedimento/prodotto, con responsabilità diretta verso il dirigente, senza necessità che il dipendente sottoscriva il provvedimento finale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    nel rito del lavoro il ricorso introduttivo è nullo solo se, dall'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile individuare oggetto della domanda o ragioni di fatto e di diritto.

  • art. 421 c.p.c.

    i poteri istruttori d'ufficio non risultano esercitati oltre i limiti quando il giudice si muove entro una domanda sufficientemente specificata e nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione della clausola contrattuale collettiva va condotta secondo i criteri ermeneutici legali, ma la lettura della Corte territoriale è stata ritenuta conforme all'orientamento consolidato.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    la valorizzazione delle mansioni effettivamente svolte rileva ai fini del superiore inquadramento nel pubblico impiego.

  • art. 111 Cost., comma 7

    richiamato insieme all'art. 6 CEDU dalla parte ricorrente a sostegno della censura interpretativa, senza accoglimento.

  • art. 6 CEDU

    evocato dalla parte ricorrente in combinazione con l'art. 111 Cost., comma 7, senza incidere sull'esito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per difetto di specificazione dell'oggetto o delle ragioni della domanda ricorre solo quando, esaminato l'atto nel suo complesso, sia impossibile identificare domanda e causa petendi, così da impedire la difesa del convenuto e la cognizione del giudice.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice non possono supplire a una domanda del tutto indeterminata, ma possono essere legittimamente esercitati quando la domanda sia sufficientemente allegata e consenta di delimitare il thema decidendum.
  • Nell'interpretazione delle declaratorie del contratto collettivo del pubblico impiego, il riferimento alle 'fasi del processo' può implicare la gestione dell'intera filiera di un singolo procedimento o prodotto, con responsabilità diretta verso il superiore gerarchico, senza che sia necessario firmare l'atto finale.
  • Ai fini del superiore inquadramento per mansioni nel pubblico impiego, ciò che rileva è la concreta corrispondenza delle mansioni svolte alla declaratoria contrattuale del livello rivendicato, secondo la lettura consolidata della giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMansioni pubblicheProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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