L.R. Lazio 3/2024
Istituzione del fattore famiglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale istituisce in Veneto il “fattore famiglia” come indicatore integrativo dell’ISEE per l’accesso a prestazioni e servizi sociali. Prevede un regolamento attuativo entro 90 giorni, una piattaforma informatica e una sperimentazione di 2 anni dall’avvio della piattaforma per trasporto scolastico e centri estivi, prima dell’eventuale applicazione generalizzata con nuove leggi.
Istituzione del fattore famiglia e disciplina sperimentale per l’accesso a prestazioni e servizi sociali regionali e comunali
Istituzione del fattore famiglia
La legge regionale istituisce, nel territorio della Regione, il “fattore famiglia” come strumento integrativo per favorire politiche di sostegno alla famiglia, una più equa distribuzione delle risorse di welfare e modalità di accesso più eque a prestazioni sociali e servizi. Il provvedimento si inserisce nel quadro dei principi costituzionali e della disciplina statale sull’ISEE.
Finalità e ambito di applicazione
Il fattore famiglia è concepito come indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale, da utilizzare nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e in coerenza con il d.p.c.m. 159/2013. La Regione intende:
- sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni;
- ottimizzare contributi sociali e aiuti assistenziali, anche nei servizi pubblici;
- individuare criteri più equi di accesso alle prestazioni sociali e ai servizi;
- promuovere politiche per la centralità della famiglia e per l’incentivo alla natalità, con attenzione anche al nucleo numeroso, già dal terzo figlio.
Definizione del fattore famiglia e del nucleo familiare
Il fattore famiglia è definito come indicatore integrativo che può migliorare le condizioni di accesso ai servizi rispetto agli altri strumenti di valutazione economica, integrando ogni altro coefficiente o quoziente di premialità per le famiglie. Il nucleo familiare rilevante è quello disciplinato dall’articolo 3 del d.p.c.m. 159/2013.
Regolamento regionale attuativo e criteri applicativi
L’applicazione del fattore famiglia ai comuni è subordinata a domanda individuale e alle modalità e criteri fissati con regolamento regionale della Giunta, sentite le commissioni consiliari competenti. Il regolamento deve essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Nel fissare i criteri, il regolamento deve tenere conto del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido, e prevedere criteri coerenti con i seguenti principi:
- agevolazioni integrative di quelle statali, considerando la presenza di persone con disabilità, con diverso grado di gravità, e di persone non autosufficienti;
- valorizzazione della composizione del nucleo, dell’età dei figli, della presenza di gemelli, della monogenitorialità, della disoccupazione dei genitori, della separazione dal coniuge, della condizione di genitori studenti e di studenti iscritti a percorsi scolastici, universitari, IFTS e ITS Academy;
- considerazione del contributo per il mantenimento dei figli stabilito dall’autorità giudiziaria;
- criteri di priorità per chi ha un mutuo sulla prima casa o un contratto di affitto regolare e per la residenza nella Regione;
- ulteriore priorità, a parità di condizioni, per anziani, persone non autosufficienti o con disabilità/fragilità, e per madri in gravidanza accertata.
Piattaforma informatica
Il regolamento deve disciplinare anche l’istituzione e il funzionamento di una piattaforma informatica dedicata all’applicazione del fattore famiglia, disponibile anche per i comuni. La piattaforma è centrale sia per l’avvio operativo sia per il monitoraggio della sperimentazione.
Esclusioni e divieti di accesso
Non possono accedere al fattore famiglia i componenti di nuclei familiari che presentino determinate situazioni di inadempienza o condotta non conforme. In particolare, sono esclusi:
- i nuclei con debiti liquidi ed esigibili per imposte, tasse o tributi verso Regione o comune, dopo inutile notifica di avviso di accertamento o ordinanza-ingiunzione;
- nei casi di genitori separati, i nuclei che non abbiano pagato il contributo per il mantenimento dei figli disposto dall’autorità giudiziaria;
- i nuclei che abbiano occupato abusivamente, negli ultimi cinque anni, appartamenti o terreni pubblici o privati;
- i nuclei che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico dei minori.
Fase transitoria e sperimentazione
Per la prima attuazione è prevista l’istituzione della piattaforma informatica e una sperimentazione iniziale. I comuni possono applicare in via sperimentale il fattore famiglia, senza oneri a carico del bilancio regionale, per un periodo di due anni decorrente dall’avvio della piattaforma, limitatamente a uno dei seguenti servizi:
- trasporto scolastico;
- centri estivi ricreativi.
Decorso il periodo sperimentale, tenuto conto del monitoraggio e della valutazione dell’Osservatorio permanente sulle famiglie e della clausola valutativa, una o più leggi regionali dovranno disciplinare l’applicazione del fattore famiglia ai servizi e alle prestazioni agevolate, anche per compensare eventuali maggiori spese o minori entrate dei comuni e per garantire la gratuità del servizio di elaborazione dell’indicatore agli utenti.
Monitoraggio e clausola valutativa
Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati. La Giunta regionale deve trasmettere una relazione al Comitato per il monitoraggio e alla commissione consiliare competente, sulla base dei dati raccolti dalle direzioni regionali, dall’Osservatorio permanente sulle famiglie e dalla piattaforma informatica.
La relazione deve indicare in particolare:
- efficacia e sostenibilità dei servizi e delle prestazioni agevolate, compresa la sperimentazione;
- risorse finanziarie regionali, statali ed europee necessarie;
- tipologia, numero e composizione delle famiglie beneficiarie.
La prima relazione va presentata entro un anno dall’avvio della piattaforma, poi con cadenza annuale.
Modifiche alla disciplina regionale sulle famiglie
La legge modifica la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32, attribuendo all’Osservatorio permanente sulle famiglie anche il compito di monitorare e valutare l’impatto del fattore famiglia, con riferimento all’efficacia e alla sostenibilità dei servizi e delle prestazioni erogati. È inoltre previsto che l’Osservatorio invii ogni due anni una relazione sull’attività svolta alle commissioni consiliari competenti. Viene abrogato il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 32/2001.
Disposizioni finanziarie
Per l’istituzione e il funzionamento della piattaforma informatica sono previsti stanziamenti specifici nel bilancio regionale:
- spese correnti: 50.000 euro per il 2024, 100.000 euro per il 2025 e 150.000 euro per il 2026;
- spese in conto capitale: 100.000 euro per il 2024.
La copertura è assicurata mediante riduzione delle risorse del fondo speciale del bilancio regionale 2024-2026; dal 2027 le spese correnti sono coperte con lo stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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