Cassazione Civile, Ordinanza n. 32713/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società e la fideiussore hanno proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo passivo di un conto corrente intestato alla società e garantito da fideiussione personale. L’opposizione è stata respinta in primo grado. In appello, il gravame è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una vera critica alla sentenza di primo grado: gli appellanti si erano limitati a chiedere una consulenza tecnica d’ufficio contabile e non avevano confutato specificamente le argomentazioni del Tribunale, né avevano riproposto in modo puntuale le doglianze dell’opposizione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile l’appello; con il secondo motivo hanno lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere allegato elementi utili a giustificare la nomina del consulente e richiamando la perizia stragiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto condivisibile la valutazione della Corte d’appello sulla mancanza di specificità dell’atto di appello, osservando che l’impugnazione non aveva una sufficiente parte argomentativa idonea a contrastare le ragioni della sentenza di primo grado. Ha inoltre escluso che il vizio denunciato come omesso esame di un fatto decisivo fosse correttamente sussumibile nell’art. 360, n. 5, c.p.c., trattandosi invece di censura relativa a una pronuncia in rito e comunque carente di autosufficienza, perché non riportava il contenuto dell’atto di appello. Sono state poste a carico delle ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, un’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e un importo in favore della Cassa delle ammende; è stato anche dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non occorrono formule sacramentali, ma è necessaria una critica specifica e intelligibile.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni; non è il mezzo corretto per censurare una pronuncia di rito.
Le doglianze che investono errori processuali o vizi del rito devono essere ricondotte, se del caso, al vizio di nullità della sentenza o del procedimento.
La decisione è stata adottata nel procedimento camerale semplificato sulla base di proposta del consigliere delegato, condivisa dal Collegio.
Sono state applicate le statuizioni sanzionatorie e accessorie conseguenti alla soccombenza, con condanna a un’ulteriore somma e a favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L’appello, dopo la riforma dell’art. 342 c.p.c., è inammissibile se non contiene una critica specifica e puntuale alle rationes decidendi della sentenza di primo grado, limitandosi a richieste istruttorie o a censure generiche.
- Chi censura in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve riportare nel ricorso il contenuto del motivo di gravame nella misura necessaria a dimostrarne la specificità; il mero rinvio agli atti non soddisfa l’onere di autosufficienza.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare questioni processuali, argomentazioni difensive o valutazioni giuridiche del giudice di merito.
- La censura che investe una pronuncia in rito deve essere veicolata attraverso il corretto vizio processuale, non mediante l’omesso esame di fatti decisivi.
- In presenza di ricorso inammissibile, la parte soccombente può essere condannata non solo alle spese, ma anche alle ulteriori conseguenze sanzionatorie e al contributo unificato aggiuntivo previsti dalla legge.
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