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Sentenza

Sentenza n. 12379/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della determinazione n. 31 del 14.06.2025, emessa da Unione Comuni Medaniene, notificata alla ricorrente a mezzo PEC in data 16.06.2025, con la quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione prot. n. 416 del 23.10.2019 per il funzionamento della struttura per persone anziane denominata “La Resilienza”, sita in Anticoli Corrado (RM), Via Olivella n. 38;

Giustizia amministrativa202509056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'autorizzazione al funzionamento di una struttura per persone anziane

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di struttura socio-assistenziale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determinazione con cui l'Unione dei Comuni Medaniene aveva revocato l'autorizzazione al funzionamento della struttura. In primo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 13 l.r. Lazio n. 41/2003, sostenendo che l'amministrazione avesse adottato direttamente la misura più gravosa della revoca senza spiegare perché non fosse sufficiente la sospensione dell'attività, indicata dalla ASL come misura da adottare. In secondo luogo, ha dedotto il travisamento dei fatti e l'insussistenza delle violazioni contestate. Il provvedimento impugnato richiamava note dei NAS e della ASL relative a irregolarità riscontrate in sopralluoghi del 2022 e del 21 maggio 2024, non sanate nonostante la diffida del 1° luglio 2024. La ASL, tuttavia, all'esito del sopralluogo del 20 maggio 2025, aveva sollecitato la sospensione dell'attività e non la revoca dell'autorizzazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Richiamando anche l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, il Collegio ha rilevato che la documentazione della ASL attestava la permanenza delle irregolarità, ma indicava la sospensione dell'attività quale misura da adottare. L'amministrazione ha invece disposto direttamente la revoca, senza motivare l'impossibilità o l'inadeguatezza della misura meno afflittiva e le ragioni della scelta del provvedimento maggiormente gravoso. Ne è derivato un difetto di motivazione sull'esercizio del potere di revoca, con particolare riguardo alla mancata valutazione della sospensione. Il secondo motivo, relativo al travisamento dei fatti e all'insussistenza delle violazioni, è stato dichiarato assorbito ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.; nel riesercizio del potere l'amministrazione dovrà comunque considerare le contestazioni della ricorrente. L'annullamento non ha precluso il potere dell'amministrazione di rideterminarsi, nel rispetto dell'effetto conformativo del giudicato. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché non spiegava le ragioni della scelta della revoca invece della sospensione dell'attività.

  • art. 13, comma 1, lett. a), l.r. Lazio 12 dicembre 2003, n. 41

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla sospensione dell'attività della struttura; il giudice ha ritenuto illegittima la revoca diretta non accompagnata dalla motivazione circa l'impossibilità di adottare la misura sospensiva meno gravosa.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo al travisamento dei fatti e all'insussistenza delle violazioni, in ragione dell'annullamento fondato sul primo motivo.

Massime di principio

  • Quando la disciplina di settore prevede misure graduali, l'amministrazione che scelga la misura più afflittiva deve motivare specificamente perché la misura meno gravosa non sia sufficiente o praticabile.
  • La permanenza di irregolarità nella gestione di una struttura autorizzata non esonera l'amministrazione dall'obbligo di motivare la scelta tra sospensione dell'attività e revoca dell'autorizzazione.
  • Il richiamo a segnalazioni o sollecitazioni istruttorie non giustifica, di per sé, l'adozione di una misura diversa e più gravosa rispetto a quella indicata dagli organi tecnici: l'amministrazione deve esplicitare le ragioni della propria scelta.
  • L'annullamento per difetto di motivazione lascia impregiudicato il potere dell'amministrazione di riesercitare il potere, vincolandola tuttavia all'effetto conformativo del giudicato e alla considerazione delle contestazioni dedotte dall'interessato.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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