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Sentenza

Sentenza n. 6829/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS- del 3 marzo 2025 (notificato il 10 marzo 2025) adottato dal Questore di Roma recante il divieto per “-OMISSIS-, per anni 2 (due), a far data dalla notifica del presente provvedimento, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati. Tale divieto viene esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana di Calcio”, con “estensione del presente divieto, da quattro ore prima e sino a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive, a tutte le aree di rispetto dei menzionati luoghi, di volta in volta individuate ed evidenziate, con transenne o altro, a cura del responsabile del servizio di ordine pubblico ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni sportive siano essi indicati da apposita segnaletica e dalle forze dell’ordine o siano essi facilmente individuabili da prassi comune o consuetudine, così specificamente indicati”; - della nota prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/90”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti indicati nei precedenti alinea, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione giuridica del ricorrente e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio, e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi, in conseguenza dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e quindi per effetto degli illegittimi obblighi a lui imposti.

Giustizia amministrativa202505737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Daspo del Questore di Roma, della durata di due anni, con divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi, nonché alle relative aree di rispetto e di transito

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinatario Daspo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il Daspo adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, oltre alla comunicazione di avvio del procedimento e agli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il provvedimento traeva origine dal superamento di un tornello durante l'afflusso dei tifosi a una partita di calcio. Il ricorrente non ha contestato lo scavalcamento, ma ha sostenuto che esso fosse stato determinato dal malfunzionamento dei varchi, dalla calca e dalla necessità di sottrarsi alla pressione della folla; ha inoltre dedotto di essere in possesso di un regolare titolo di accesso, di trovarsi con familiari, anche minori, e di non avere commesso violenze, minacce o altri reati. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 6 e 6-bis, comma 2, della legge n. 401/1989, dell'art. 1-septies del d.l. n. 28/2003 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di proporzionalità, motivazione e istruttoria. In particolare, è stata contestata sia la legittimità dell'adozione del Daspo sia, in subordine, la durata biennale della misura, ritenuta sproporzionata e non adeguatamente motivata in assenza di precedenti penali o di condotte analoghe.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'adozione del Daspo, poiché l'art. 6-bis, comma 2, della legge n. 401/1989 attribuisce rilievo oggettivo al superamento indebito di una recinzione o separazione dell'impianto sportivo, senza distinguere in base alle ragioni dello scavalcamento né al possesso di un biglietto. Trattandosi di misura preventiva, è sufficiente una prognosi di pericolosità della condotta e non occorre dimostrare una concreta lesione dell'ordine pubblico, la commissione di violenza o la realizzazione di un reato ulteriore. Nel contesto di calca e disordine, l'Amministrazione poteva ragionevolmente ritenere la condotta idonea a pregiudicare ordine e sicurezza pubblica. È stata invece accolta la censura relativa alla durata biennale: il decreto si limitava a un generico richiamo alla gravità dell'episodio, senza illustrare il percorso comparativo tra il minimo legale e la durata prescelta né indicare elementi ulteriori, quali recidiva, precedenti specifici, dinamiche di rischio, condotta successiva o concrete ricadute sull'ordine pubblico. La motivazione è stata quindi ritenuta assertiva e lesiva dei principi di proporzionalità e adeguatezza motivazionale. L'annullamento è stato limitato alla determinazione della durata, con salvezza del riesercizio del potere da parte dell'Amministrazione mediante motivazione specifica. È stata respinta la domanda risarcitoria, poiché il ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana e dei danni subiti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il divieto di accesso può essere disposto nei confronti di chi sia stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per i reati indicati dalla disposizione.

    La norma costituisce la base del potere di disporre il Daspo; tra i reati rilevanti rientra anche quello previsto dall'art. 6-bis della stessa legge.

  • art. 6-bis, comma 2, l. 401/1989

    supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco

    La fattispecie attribuisce rilievo al dato oggettivo del superamento indebito dell'ostacolo, senza richiedere violenza, minaccia, intimidazione, una concreta lesione dell'ordine pubblico, una specifica finalità elusiva o l'assenza di un titolo di accesso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della scelta amministrativa; nel caso concreto la motivazione sulla durata biennale è stata ritenuta generica e meramente assertiva.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, inclusi ingiustizia del danno, colpa della pubblica amministrazione, nesso causale e concreta diminuzione patrimoniale.

  • art. 1-septies d.l. 28/2003

Massime di principio

  • Il Daspo fondato sul superamento indebito di una recinzione o separazione di un impianto sportivo può essere adottato sulla base del dato oggettivo della condotta, senza che rilevino, ai fini dell'integrazione del presupposto, le ragioni dello scavalcamento, il possesso di un valido biglietto o la commissione di violenza, minaccia o intimidazione.
  • Il Daspo è una misura di prevenzione: per la sua adozione non è necessaria la prova di una concreta lesione dell'ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi ragionevole di pericolosità della condotta e della sua potenziale idoneità ad alimentare situazioni di allarme o pericolo.
  • La determinazione della durata del Daspo deve essere specificamente motivata mediante una valutazione proporzionata e comparativa tra la durata minima applicabile e quella concretamente prescelta; il generico richiamo alla gravità dell'episodio non giustifica una durata superiore al minimo in assenza di elementi ulteriori, quali recidiva, precedenti specifici, particolari dinamiche di rischio, condotta successiva o concrete ricadute sull'ordine pubblico.
  • Quando il vizio riguarda esclusivamente la durata del Daspo, il giudice può annullare il provvedimento limitatamente a tale segmento, conservando il resto dell'atto e consentendo all'Amministrazione di riesercitare il potere con una motivazione puntuale.
  • La domanda di risarcimento per illegittimo esercizio dell'attività amministrativa deve essere provata dal danneggiato quanto a illecito, colpa dell'amministrazione, nesso causale e danno-conseguenza; l'assenza anche di un principio di prova su tali elementi comporta il rigetto della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaDanno da provvedimento illegittimo
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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