Ordinanza del 18/05/2016 n. 676 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione della sentenza di primo grado richiede sia una sommaria valutazione positiva del fumus boni iuris, sia un periculum in mora rigorosamente dimostrato. L’elevato importo delle somme dovute non basta a configurare un danno grave e irreparabile; tale requisito ricorre solo in presenza di un pregiudizio irreversibile e non adeguatamente risarcibile. L’eventuale credito del contribuente verso l’Amministrazione finanziaria esclude l’impossibilità assoluta di recuperare il danno in caso di successivo accoglimento del ricorso.
Insussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare della sentenza di primo grado
Insussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare
Il documento riguarda la sospensione della sentenza di primo grado in pendenza del ricorso per Cassazione e conclude per l’insussistenza dei presupposti cautelari, non risultando integrati né il fumus boni iuris né il periculum in mora.
Fumus boni iuris
Ai fini della concessione della sospensione, il giudice deve svolgere una delibazione sommaria sulla probabile fondatezza delle ragioni di merito dedotte con l’appello. Tale valutazione deve evidenziare la manifesta erroneità delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata. In assenza di una ragionevole previsione di accoglimento dell’impugnazione, non è configurabile il requisito del fumus boni iuris.
Periculum in mora e carattere eccezionale della sospensione
Il periculum in mora deve essere accertato con particolare rigore, poiché la sospensione richiesta durante la pendenza del ricorso per Cassazione ha carattere eccezionale. Non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un pregiudizio economico o l’obbligo di versare somme di importo elevato.
Nozione di danno grave e irreparabile
La gravità del danno non può essere desunta dalla sola consistenza delle somme dovute. L’irreparabilità deve essere valutata in concreto e richiede uno scarto intollerabile tra il pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza e le effettive possibilità di ottenere il successivo risarcimento.
Il danno rilevante ai fini cautelari deve produrre effetti lesivi irreversibili o comunque non adeguatamente ristorabili. Sono richiamati, a sostegno di tale interpretazione:
- Corte costituzionale, sentenza n. 217/2010, quanto alla necessità di uno scarto intollerabile tra il pregiudizio esecutivo e le concrete possibilità di risarcimento;
- Corte di cassazione, sentenza n. 2845/2012, quanto alla configurabilità di effetti lesivi irreversibili e inadeguatamente ristorabili.
Credito verso l’Amministrazione finanziaria
L’impossibilità assoluta di emendare il danno in caso di futuro accoglimento delle doglianze non sussiste quando il soggetto interessato vanta un credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. In tale situazione, la presenza del credito costituisce un elemento idoneo a escludere l’irreparabilità del pregiudizio, poiché il danno derivante dall’esecuzione della sentenza può essere compensato o comunque recuperato attraverso il rapporto creditorio con l’Amministrazione.
Esito interpretativo
La sospensione non può essere concessa in mancanza della prova rigorosa sia della probabile fondatezza dell’impugnazione sia di un danno grave, irreversibile e non adeguatamente risarcibile. L’elevato ammontare delle somme dovute, considerato isolatamente, non integra il periculum in mora e la titolarità di un credito verso l’Amministrazione finanziaria esclude, nel caso esaminato, l’impossibilità assoluta di recuperare il pregiudizio.
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