Ordinanza del 18/05/2016 n. 680 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che, per ottenere una misura cautelare nel contenzioso tributario, il contribuente deve dimostrare concretamente che il pagamento della pretesa erariale provocherebbe un danno grave e irreparabile o altererebbe significativamente la propria situazione patrimoniale. Non sono sufficienti allegazioni generiche e vaghe sulle possibili conseguenze.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora in assenza di prova concreta del danno grave e irreparabile.
Misure cautelari e periculum in mora
Il documento esamina il requisito del periculum in mora ai fini della concessione di misure cautelari richieste dal contribuente nel contenzioso tributario. La valutazione deve essere compiuta mediante una sommaria delibazione del merito del ricorso e deve riguardare l’effettiva sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile.
Requisiti del danno cautelare
L’ulteriore esborso corrispondente alla pretesa erariale deve essere potenzialmente idoneo a modificare in modo rilevante la situazione patrimoniale del contribuente oppure a determinare conseguenze non suscettibili di adeguato ripristino. Il danno deve quindi essere concreto, grave e irreparabile, non potendo consistere in una mera difficoltà economica astrattamente prospettata.
Onere di allegazione e prova
Il contribuente non può limitarsi a indicare in modo generico o vago le conseguenze che deriverebbero dall’esecuzione della pretesa tributaria. Deve invece fornire elementi specifici e concreti idonei a dimostrare:
- l’effettiva incidenza dell’esborso sulla propria situazione patrimoniale;
- la gravità del pregiudizio prospettato;
- l’irreparabilità o la difficoltà di rimediare successivamente al danno;
- il nesso tra il pagamento richiesto e il rischio di alterazione della situazione economica.
Esito della valutazione cautelare
In assenza di una dimostrazione concreta del pericolo e della gravità del danno, il requisito del periculum in mora deve ritenersi insussistente. Le sole affermazioni ipotetiche o non documentate non sono quindi sufficienti per giustificare la concessione della misura cautelare.
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