Cassazione Civile, Ordinanza n. 34004/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di conto corrente bancario. La società correntista aveva chiesto di far dichiarare la nullità di alcune clausole negoziali del rapporto, riservandosi di agire poi per la ripetizione di quanto indebitamente versato. La corte d’appello aveva respinto l’impugnazione proposta contro la decisione di primo grado sfavorevole. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la corte territoriale avesse dichiarato inammissibile e irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 97 Cost. senza spiegare adeguatamente le ragioni; 2) violazione di legge in tema di usura bancaria, deducendo che la CTU avrebbe errato nel calcolo del TEG perché non avrebbe correttamente considerato la commissione di massimo scoperto e che la corte d’appello avrebbe disatteso il dato normativo dell’art. 644 c.p., come modificato dalla l. n. 108/1996; 3) omessa pronuncia o motivazione apparente sulla domanda di chiusura ed estinzione del conto corrente, che la ricorrente assumeva essere stata riproposta in appello; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto rinunciata la domanda di chiusura del conto nella memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c., senza considerare che essa sarebbe stata poi ribadita nelle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata era percepibile e, quindi, non integrava una motivazione apparente; ha richiamato il principio del "minimo costituzionale" del controllo di legittimità sulla motivazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la corte d’appello aveva già qualificato come non chiaro, e dunque inammissibile ex art. 342 c.p.c., il motivo di appello relativo al calcolo della CTU, statuizione non specificamente censurata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per oscurità, non essendo chiaro se riguardasse motivazione apparente o giudicato interno. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva riportato specificamente il contenuto della memoria da cui avrebbe dovuto risultare l’asserita non rinuncia alla domanda. Nulla è stato disposto sulle spese, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è richiamato per denunciare errori processuali e nullità della sentenza, ma la Corte rileva che i motivi non superano il vaglio di ammissibilità o non colgono un vizio reale della decisione
art. 112 c.p.c.
la Corte afferma che la doglianza sul corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è utilmente scrutinabile perché la censura non supera i limiti di specificità e autosufficienza o non colpisce la reale ratio decidendi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è invocato per la dedotta violazione di legge in tema di usura bancaria, ma il motivo è dichiarato inammissibile
art. 1815, comma 2 c.c.
richiamato insieme alla disciplina antiusura come norma che, secondo la ricorrente, sarebbe stata male applicata nella verifica degli interessi
art. 644 c.p.
è richiamato come base della disciplina dell’usura; la Corte menziona il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la commissione di massimo scoperto rientra tra gli oneri da considerare nel calcolo, ma occorre un metodo omogeneo di comparazione
art. 2 L. 108/1996
richiamato quale fonte della disciplina di determinazione del tasso soglia e del computo degli oneri connessi al credito
art. 97 Cost.
la questione di legittimità costituzionale è ritenuta inammissibile e comunque irrilevante per difetto di chiara argomentazione del parametro evocato
art. 342 c.p.c.
la Corte richiama l’inammissibilità del motivo di appello per difetto di chiarezza/specificità, statuizione non censurata in cassazione
art. 366, n. 6 c.p.c.
è applicato per dichiarare inammissibile il quarto motivo, poiché mancava la specifica indicazione del contenuto dell’atto processuale rilevante
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato per il principio del "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione
Corte cost. n. 120/2015
richiamata per affermare che, per proporre validamente una questione di legittimità costituzionale, non basta indicare le norme da raffrontare, ma occorre motivare il giudizio di incompatibilità
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
richiamata per definire i casi di anomalia motivazionale denunciabili in cassazione come violazione di legge costituzionalmente rilevante
Cass., Sez. Un., n. 16303/2018
richiamata per il principio secondo cui, in tema di usura, la commissione di massimo scoperto va considerata nel computo, ma con un metodo di calcolo omogeneo per il raffronto
Massime di principio
- In cassazione il vizio di motivazione è denunciabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, se la ratio decidendi è comunque percepibile.
- La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il parametro evocato non è adeguatamente sviluppato con una motivazione che spieghi il raffronto tra le norme e le ragioni del contrasto.
- Quando la sentenza d’appello dichiara inammissibile un motivo per difetto di specificità o chiarezza, tale autonoma statuizione deve essere specificamente impugnata; in difetto, la censura proposta in cassazione è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: la parte che lamenti l’omesso esame di un atto processuale deve indicarne specificamente il contenuto rilevante, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- In tema di usura bancaria, la commissione di massimo scoperto rientra tra gli oneri collegati al credito da considerare nel raffronto, ma il giudizio di superamento del tasso soglia presuppone un metodo di calcolo omogeneo tra i dati comparati.
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