Sentenza n. 256/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 467 del 29/11/2024, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 467 del 29 novembre 2024, relativa al pagamento del bonus carta del docente per l'a.s. 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 467 del 29 novembre 2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro per l'anno scolastico 2019/2020, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e non ricevuto il bonus. Ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto il rigetto con memoria meramente formale. La difesa erariale aveva sostenuto, in controversie analoghe, che la docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta mediante la procedura telematica indicata da avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere l'esito amministrativo, in forza dei doveri di collaborazione, buona fede e correttezza.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in esecuzione del giudicato civile e ha accolto il ricorso. Ha assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti, compreso il rilascio della carta docente e l'accredito del bonus. Ha escluso che il creditore potesse essere obbligato a presentare una nuova istanza amministrativa e ad attendere senza tempi certi prima di agire o ottenere la soddisfazione del credito: nessuna norma imponeva tali adempimenti né sospendeva l'esecuzione del giudicato. È stato nominato, sin d'ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta della ricorrente e dopo l'inutile decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario spetterà un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori, e la sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente per l'anno scolastico 2019/2020.
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato civile nei confronti dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina processuale applicata dal TAR nel giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere l'azione esecutiva nei confronti del Ministero.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Parametri considerati per la liquidazione delle spese di giudizio secondo i minimi tariffari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare al Ministero l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che abbia condannato l'amministrazione al pagamento di una somma dovuta a un dipendente o ex dipendente pubblico.
- Quando il giudicato riconosce il diritto al beneficio della carta del docente, l'amministrazione deve provvedere alla sua completa esecuzione, mediante rilascio della carta e accredito delle somme spettanti, senza subordinare il pagamento alla presentazione di una nuova richiesta amministrativa, salvo che tale adempimento sia previsto da una specifica norma.
- I doveri di collaborazione, buona fede e correttezza non possono essere interpretati nel senso di imporre al creditore di attendere indefinitamente, senza certezza sui tempi, l'esito di una procedura amministrativa non prevista come condizione per l'esecuzione del giudicato o di differire la tutela giudiziaria.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di operare in sostituzione dell'amministrazione in caso di persistente inadempimento.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inottemperante e liquidato dopo la verifica dell'effettivo espletamento dell'incarico.
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