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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16353/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione dell'ordinanza prefettizia di revoca della patente disposta a seguito di una sentenza penale di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata da incidente stradale, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il ricorrente ha prima proposto opposizione davanti al giudice di pace, poi appello al tribunale e infine ricorso per cassazione. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 219, comma 3-ter, e 224, comma 3, cod. strada, sostenendo che la revoca automatica della patente non dovrebbe operare quando il reato si estingue per esito positivo della messa alla prova, anche alla luce di Cass. n. 3019/2024 e della sentenza costituzionale n. 75/2020; 2) omesso esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, cod. strada, per disparità di trattamento tra messa alla prova e lavoro di pubblica utilità; 3) violazione degli artt. 219, commi 2 e 3-bis, cod. strada, per non avere il tribunale esaminato la richiesta di riduzione della durata della revoca da tre a due anni; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, ritenute eccessive e per la mancata compensazione, anche in ragione della complessità della questione e dell'orientamento espresso da Cass. n. 3019/2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina della revoca della patente per guida in stato di ebbrezza aggravata da incidente stradale non è irragionevole né costituzionalmente illegittima per il solo fatto che la messa alla prova estingua il reato, poiché il lavoro di pubblica utilità non costituisce tertium comparationis nei casi dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nei quali il comma 9-bis esclude proprio la sostituibilità della pena con quel beneficio. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo: il secondo perché non denunciava un fatto storico omesso ma una questione di diritto e, comunque, era precluso dal regime della doppia conforme; il terzo perché la questione sulla riduzione della durata della revoca non risultava introdotta tempestivamente nel giudizio di merito e non faceva parte del thema decidendum; il quarto perché la censura sulle spese era generica e non specificava le voci tariffarie contestate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada

    Costituisce la fattispecie di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

  • art. 186, comma 2-bis, cod. strada

    Fattispecie aggravata quando il conducente provoca un incidente stradale; per essa la revoca della patente è prevista come sanzione accessoria automaticamente applicabile dal prefetto.

  • art. 186, comma 9-bis, cod. strada

    "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita [...] con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 [...]"

    Esclude la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nei casi aggravati di cui al comma 2-bis; perciò il lavoro di pubblica utilità non è parametro comparativo utile in quella fattispecie.

  • art. 219, comma 3-ter, cod. strada

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la revoca della patente non dovrebbe operare automaticamente in caso di estinzione del reato per messa alla prova; la Corte non accoglie questa lettura per la fattispecie concreta.

  • art. 224, comma 3, cod. strada

    Disciplina l'intervento del prefetto nel caso di revoca/sanzione accessoria; la Corte ritiene non fondata la censura di incostituzionalità nella fattispecie aggravata esaminata.

  • art. 168-bis c.p.

    Richiamato quale base della messa alla prova, il cui esito positivo estingue il reato ma non impedisce, nel caso concreto, l'applicazione della revoca prefettizia.

  • art. 3 Cost.

    Il parametro di ragionevolezza non è ritenuto violato dalla disciplina applicata al caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    Invocato nel giudizio di costituzionalità prospettato dal ricorrente; non ritenuto leso dalla decisione impugnata.

  • art. 27 Cost.

    Invocato nel giudizio di costituzionalità prospettato dal ricorrente; non ritenuto leso dalla decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sul secondo motivo è ritenuta inammissibile perché non riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una questione di diritto.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Opera la preclusione della doppia conforme rispetto alla censura formulata sul secondo motivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la Corte ribadisce che la compensazione e la quantificazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 54 d.lgs. n. 274/2000

    Richiamato dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada come disciplina del lavoro di pubblica utilità.

Massime di principio

  • Nella guida in stato di ebbrezza aggravata da incidente stradale, la revoca della patente prevista dal codice della strada può operare automaticamente anche se il reato si estingue per esito positivo della messa alla prova, poiché la disciplina è giustificata dalla particolare gravità e pericolosità della condotta.
  • Il confronto con il lavoro di pubblica utilità non è pertinente nei casi in cui il codice della strada lo esclude espressamente per la fattispecie aggravata: in tali ipotesi non sussiste la disparità di trattamento prospettata.
  • La deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione di una questione giuridica o di legittimità costituzionale.
  • Le questioni o richieste non tempestivamente introdotte nel giudizio di merito e non comprese nel thema decidendum non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
  • Le censure sulle spese processuali devono essere specifiche: chi contesta la liquidazione deve indicare analiticamente le voci tariffarie e gli importi asseritamente errati; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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