Sentenza del 16/07/2019 n. 4321 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Controlli formali ex art. 36 ter - Avviso di accertamento - Motivazione - Sufficienza - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la sufficienza della motivazione dell'iscrizione diretta a ruolo dei tributi conseguente al controllo formale della dichiarazione dei redditi svolto ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973. Il contribuente contestava, in sostanza, che l'atto fosse privo di una motivazione adeguata. La questione era stabilire se fosse necessaria una motivazione ulteriore rispetto ai dati essenziali del recupero e al richiamo alla dichiarazione presentata.
La decisione
La decisione afferma che, nell'ambito del controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, è sufficiente indicare la natura del tributo recuperato, il periodo d'imposta, l'imponibile e l'aliquota applicata, con il richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente. Non è quindi necessaria un'ulteriore motivazione analitica. L'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria, poiché la motivazione dell'atto è ritenuta sufficiente sulla base degli elementi indicati.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 36-ter
Nel controllo formale della dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione può procedere alla diretta iscrizione a ruolo dei tributi dovuti. Per motivare l'atto è sufficiente l'indicazione della natura del tributo, del periodo d'imposta, dell'imponibile e dell'aliquota, unitamente al richiamo alla dichiarazione del contribuente; non occorre una motivazione ulteriore.
Massime di principio
- Quando il tributo viene iscritto a ruolo a seguito di un controllo formale ex art. 36-ter, la motivazione può essere sintetica se consente di individuare chiaramente il tributo, l'anno d'imposta, la base imponibile e l'aliquota applicata.
- Il richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente può essere sufficiente a rendere comprensibile la pretesa fiscale, senza che l'Amministrazione debba esporre una ricostruzione dettagliata ulteriore.
- La sufficienza della motivazione va valutata in relazione alla natura automatizzata o documentale del controllo formale: ciò che può bastare in tale procedimento potrebbe non essere sufficiente in un accertamento sostanziale o analitico.
- Un atto resta contestabile se non contiene dati essenziali, se richiama una dichiarazione non individuabile oppure se non permette al contribuente di comprendere con precisione l'origine e l'ammontare della pretesa.
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