Cassazione Penale, Ordinanza n. 01231/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione contro una sentenza di condanna definitiva per essere stato ritenuto mandante dell'omicidio di una persona. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato due elementi: l'assoluzione di un concorrente ritenuto snodo fondamentale della ricostruzione dell'ipotesi concorsuale omicidiaria, e le dichiarazioni di un altro soggetto che, a suo dire, sarebbero incompatibili con la ricostruzione dei precedenti giudici di merito. Ha inoltre lamentato che il giudice dell'impugnazione avrebbe confuso la delibazione di ammissibilità della revisione con il giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso generico e privo dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che era considerata logicamente corretta. In particolare, la Corte ha condiviso l'idea che l'assoluzione del concorrente non spezzasse la catena dell'ordine omicidiario, poiché riguardava la fase esecutiva e non era incompatibile con gli accertamenti sulla posizione dei mandanti; inoltre, ha ritenuto che le dichiarazioni richiamate dal ricorrente non contrastassero con la ricostruzione del suo ruolo di ideatore e mandante dall'interno del carcere. È stato anche ribadito che l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili richiede un'oggettiva incompatibilità dei fatti accertati, non la mera assoluzione di un concorrente in altro procedimento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mancanza di tale confronto determina genericità del ricorso.
art. 616, comma 1, c.p.p.
pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è generico quando non si confronta puntualmente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e si limita a riproporre le proprie letture del materiale probatorio.
- L'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili richiede un'oggettiva incompatibilità dei fatti posti a base delle decisioni, non essendo sufficiente la sola assoluzione di un correo in un diverso procedimento penale.
- Nel giudizio di ammissibilità della revisione il giudice può valutare se gli elementi dedotti siano davvero idonei a scardinare la ricostruzione del fatto già coperta da giudicato; la sola prospettazione di un contrasto con un diverso esito processuale non basta.
- La distinzione tra fase di ammissibilità della revisione e giudizio di merito non esclude che il giudice verifichi la concreta rilevanza e non manifesta inconsistenza degli elementi nuovi o dedotti a sostegno della domanda.
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