Sentenza n. 8449/2026 - Roma, Sezione 1T
per l''annullamento a) della determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Generale Sanità e Welfare della Regione Piemonte prot. n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015.”, nella parte in cui obbliga la ricorrente a corrispondere la propria quota di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; b) della comunicazione prot. BU47S4 del 24 novembre 2022 della Regione Piemonte recante “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all''''adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022.”; c) ove occorrer possa: i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ora trasposto in sede giurisdizionale presso il TAR Lazio, Roma, Sez. III-Quater, R.G. n. 1036/2023); d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, con individuazione degli importi dovuti, nonché gli atti ministeriali presupposti impugnati in via subordinata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte che, in applicazione del sistema di payback previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, ha individuato l'impresa tra le aziende fornitrici soggette al ripiano e ha quantificato le somme dovute per gli anni 2015-2018. Sono stati dedotti, in sintesi: l'illegittimità derivata dall'asserita incostituzionalità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e delle norme collegate, per violazione degli artt. 23, 41, 3, 97 e 32 Cost.; il contrasto della disciplina con il diritto dell'Unione europea e la richiesta di disapplicazione o di rinvio pregiudiziale; la violazione delle garanzie partecipative e degli obblighi di istruttoria, trasparenza e leale collaborazione nella certificazione del superamento del tetto di spesa; l'illegittimità della certificazione ministeriale intervenuta tardivamente rispetto al termine previsto dalla legge; nonché vizi propri dell'atto regionale, quali difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento, con particolare riferimento alla metodologia di ricognizione del fatturato, alla quantificazione della quota di ripiano e alla previsione della compensazione in caso di mancato pagamento entro trenta giorni. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione, assegnando alle parti un termine per le memorie. La ricorrente ha sostenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa, qualificando gli atti regionali come provvedimenti autoritativi adottati nell'esercizio di una riedizione del potere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. La controversia riguarda principalmente gli atti regionali che approvano gli elenchi delle aziende soggette al payback e indicano gli importi dovuti. Secondo il Collegio, l'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 attribuisce alle Regioni attività meramente attuative: verificare la coerenza dei dati contabili, individuare le aziende fornitrici, applicare la quota percentuale di ripiano già fissata dalla legge e dagli atti ministeriali e imporre il pagamento della somma risultante. La Regione non determina il tetto di spesa, non certifica il suo superamento e non quantifica autonomamente lo scostamento, trattandosi di competenze statali. Le attività regionali consistono in operazioni tecniche e contabili vincolate, prive di discrezionalità amministrativa o tecnica e non espressive di potere autoritativo. Il rapporto tra Regione e impresa è quindi qualificato come rapporto obbligatorio, nel quale l'impresa vanta un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto e non un interesse legittimo alla corretta esplicazione di un potere amministrativo. Applicando il criterio del petitum sostanziale, il Collegio ha ritenuto che la controversia si collochi a valle dell'esercizio del potere statale di determinazione e certificazione del tetto e riguardi esclusivamente il quantum debeatur. È stata pertanto indicata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell'art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito e della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La disciplina attribuisce allo Stato la determinazione e certificazione del superamento del tetto di spesa e alle Regioni attività attuative e tecnico-contabili di individuazione delle aziende e quantificazione delle quote individuali.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Le Regioni e le Province autonome devono verificare la documentazione contabile, definire l'elenco delle aziende soggette al ripiano e imporre il pagamento delle quote, senza esercitare un potere discrezionale o autoritativo.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015
La quota percentuale di partecipazione delle aziende al ripiano è predeterminata dalla legge e non rimessa alla discrezionalità regionale.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio una possibile questione decisiva, come il difetto di giurisdizione, assegnando alle parti un termine per il contraddittorio mediante memorie.
Massime di principio
- Gli atti regionali adottati nell'ambito del payback sui dispositivi medici, quando si limitano a ricognire i dati contabili, individuare le aziende fornitrici e applicare a ciascuna la quota di ripiano predeterminata dalla legge e dagli atti statali, costituiscono attività vincolata e meramente tecnico-contabile, priva di natura autoritativa.
- La determinazione statale del tetto di spesa e la certificazione del suo superamento non possono essere confuse con la successiva attività regionale di imputazione delle quote individuali: la prima appartiene alle competenze statali, mentre la seconda è un'attività attuativa fondata su dati contabili e percentuali già predeterminati.
- La controversia relativa al corretto calcolo dell'importo di payback dovuto da un'impresa fornitrice concerne un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale e, collocandosi a valle dell'esercizio del potere amministrativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla situazione giuridica effettivamente dedotta, non alla denominazione formale dell'atto come "provvedimento" né all'eventuale indicazione, contenuta nell'atto, della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo.
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