Regolamento (UE) 2018/250
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/250 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze 2-furoato di metile, disolfuro di bis-(2-metil-3-furile), furfurale, alcole furfurilico, 2-furanmetantiolo, acetotioato di S-furfurile, disolfuro di difurfurile, solfuro di metile furfurile, 2-metilfuran-3-tiolo, disolfuro di metile furfurile, disolfuro di metile 2-metil-3-furile e acetato di furfurile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un gruppo di sostanze aromatiche di origine furanica come additivi per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA, che ne ha escluso effetti negativi sulla salute animale, umana e sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Il testo stabilisce anche requisiti di etichettatura, misure di protezione per gli utilizzatori e un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti.
Autorizzazione di una serie di sostanze aromatizzanti come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, alla produzione, immissione sul mercato, etichettatura e utilizzo di additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti le sostanze elencate nell’allegato. L’ambito oggettivo riguarda tutte le specie animali, sia animali da produzione alimentare sia animali non da produzione alimentare. Non si applica all’acqua di abbeveraggio, poiché il richiedente ha ritirato la domanda di autorizzazione per tale impiego; il considerando precisa tuttavia che ciò non esclude l’uso in alimenti composti somministrati nell’acqua.
Autorizzazione di sostanze aromatiche furfaniche come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/250 della Commissione autorizza una serie di sostanze aromatiche già presenti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’intervento si colloca nell’ambito della rivalutazione prevista dall’articolo 10 di tale regolamento e prende atto del parere favorevole dell’EFSA del 26 gennaio 2016, secondo cui le sostanze, alle condizioni proposte, non presentano effetti negativi su salute animale, salute umana o ambiente. La Commissione valorizza inoltre la funzione aromatizzante delle sostanze, già nota in campo alimentare, per ritenere non necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia.
Ambito di applicazione e contesto normativo
Il regolamento riguarda dodici sostanze: 2-furoato di metile, disolfuro di bis-(2-metil-3-furile), furfurale, alcole furfurilico, 2-furanmetantiolo, acetotioato di S-furfurile, disolfuro di difurfurile, solfuro di metile furfurile, 2-metilfuran-3-tiolo, disolfuro di metile furfurile, disolfuro di metile 2-metil-3-furile e acetato di furfurile. Tali sostanze sono autorizzate come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con classificazione nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. Il testo precisa che il richiedente aveva inizialmente chiesto anche l’impiego nell’acqua di abbeveraggio, domanda poi ritirata; resta però ferma la possibilità di utilizzo in alimenti composti somministrati nell’acqua.
Valutazione di sicurezza e requisiti derivanti
La valutazione dell’EFSA ha escluso un impatto negativo alle condizioni d’uso proposte e ha ritenuto sicuri determinati livelli di impiego. Tuttavia, l’Autorità ha segnalato rischi connessi al contatto cutaneo e oculare e all’esposizione per via respiratoria; per questo il regolamento impone misure di prevenzione e, se necessario, l’uso di DPI. Non sono previste prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato. È stata inoltre verificata la relazione del laboratorio di riferimento sui metodi analitici per il controllo ufficiale.
Condizioni di impiego e limiti massimi
Nell’allegato ciascun additivo è descritto con numero di identificazione, denominazione, composizione, purezza minima, formula chimica, numero CAS, numero FLAVIS e metodo di analisi. Tutti gli additivi devono essere incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela e accompagnati da istruzioni per l’uso contenenti le condizioni di conservazione e stabilità. Per ciascuna sostanza è indicato un tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12 %:
- 0,5 mg/kg per 2-furoato di metile e acetato di furfurile;
- 0,05 mg/kg per la maggior parte delle altre sostanze elencate, tra cui disolfuro di bis-(2-metil-3-furile), 2-furanmetantiolo, acetotioato di S-furfurile, disolfuro di difurfurile, solfuro di metile furfurile, 2-metilfuran-3-tiolo, disolfuro di metile furfurile e disolfuro di metile 2-metil-3-furile;
- 5 mg/kg per furfurale e alcole furfurilico.
Etichettatura e controlli lungo la filiera
Il regolamento introduce specifici obblighi informativi quando i livelli d’uso superano i livelli considerati sicuri dall’EFSA. In tal caso, l’etichetta delle premiscele e l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti devono riportare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva. Per alcune sostanze l’allegato precisa espressamente che tali indicazioni sono richieste se il tenore nel mangime completo supera il limite massimo raccomandato. La finalità è agevolare i controlli ufficiali lungo la filiera alimentare.
Tutela della salute degli utilizzatori
Per tutte le sostanze autorizzate, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi di inalazione e di contatto cutaneo o oculare per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo accettabile, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza. Il regolamento riflette così le criticità tossicologiche evidenziate nella fase di valutazione.
Regime transitorio
L’articolo 2 prevede un periodo di transizione per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018, in conformità alle norme precedenti, possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti le sostanze in questione, la data limite è il 15 marzo 2019 se destinati ad animali da produzione alimentare e il 15 marzo 2020 se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato, classificate nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", come additivi per mangimi nell’alimentazione animale, alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Condizioni tecniche e limiti di impiego
Per ciascuna sostanza l’allegato indica specie destinatarie, modalità di incorporazione (sempre sotto forma di premiscela), condizioni di conservazione e stabilità, metodo analitico GC-MS-RTL e tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12 %. I limiti massimi raccomandati variano, a seconda della sostanza, principalmente tra 0,05 mg/kg, 0,5 mg/kg e 5 mg/kg.
Obblighi di etichettatura
Quando il livello d’uso raccomandato supera il livello considerato sicuro dall’EFSA, l’etichetta delle premiscele e l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti devono indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva. Nell’allegato tali obblighi sono declinati per ciascun additivo.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo o oculare per gli utilizzatori degli additivi e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
Esclusione dell’acqua di abbeveraggio
Il considerando 8 chiarisce che la mancata autorizzazione nell’acqua di abbeveraggio non impedisce l’uso delle sostanze in alimenti composti somministrati nell’acqua.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte dei prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date: 15 settembre 2018 per additivi e premiscele; 15 marzo 2019 per materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare; 15 marzo 2020 per materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare, purché conformi alle norme previgenti.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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