Cassazione Civile, Ordinanza n. 16511/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione prodotta dal consorzio e del mancato deposito di osservazioni da parte dell'Ufficio, ritenendo integrata la fattispecie estintiva prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al consorzio un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di IRES e IVA per l'anno 2008, fondato su fatture ritenute riferibili a costi inesistenti o a prestazioni non rientranti nel regime IVA agevolato. Il consorzio aveva impugnato l'atto ottenendo in appello una decisione solo parzialmente favorevole: la CTR aveva riconosciuto la detraibilità di parte dei costi e la riconducibilità di alcune attività fatturate al regime agevolato, confermando il resto della sentenza di primo grado. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi; il consorzio ha resistito e ha proposto ricorso incidentale autonomo con sei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità il consorzio ha poi depositato memoria e documentazione per far valere l'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e l'avvenuto pagamento delle somme dovute, chiedendo la sospensione e poi la trattazione ai fini dei provvedimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La Corte lo applica nel senso che, in presenza della definizione agevolata e del pagamento degli importi dovuti, si verifica l'estinzione del giudizio.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata solo per il procedimento di definizione agevolata.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
La mancata contestazione dell'Ufficio sulla produzione documentale in cassazione ha consentito di considerare i documenti conosciuti e valutabili ai fini della definizione agevolata.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per regolare le spese in caso di estinzione del giudizio tributario.
Massime di principio
- La presentazione di una valida istanza di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti possono determinare l'estinzione del giudizio tributario anche in sede di cassazione.
- Ai fini dell'operatività della definizione agevolata, la documentazione prodotta dalla parte interessata può essere valorizzata quando la controparte non sollevi contestazioni specifiche sulla sua rituale acquisizione.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo il regime speciale richiamato dalla disciplina tributaria.
- Quando la causa si chiude per sopravvenuta definizione agevolata, la Corte non esamina nel merito i motivi del ricorso principale e incidentale.
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