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Sentenza

Sentenza n. 15833/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'esecuzione dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel procedimento R.G. n.-OMISSIS-, cronol. n. -OMISSIS- con cui il Tribunale ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in Pakistan, “l’urgente definizione del procedimento di sua competenza con emissione di provvedimento espresso ovvero il rilascio di visti di ingresso in favore della coniuge e della figlia del ricorrente, ove nulla osti”.

Giustizia amministrativa202605254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale ordinario di Roma, che aveva ordinato la definizione urgente del procedimento e l'emissione di un provvedimento espresso oppure il rilascio, ove nulla ostasse, dei visti d'ingresso per la coniuge e la figlia del ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma, che aveva ordinato al Ministero degli Affari Esteri e all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di definire urgentemente il procedimento di competenza con un provvedimento espresso ovvero di rilasciare i visti d'ingresso alla coniuge e alla figlia, ove nulla ostasse. L'amministrazione si è costituita dando conto delle attività svolte per ottemperare. Il TAR ha prospettato alle parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione sull'ottemperanza di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. Prima della decisione, il ricorrente ha comunicato che il visto era stato rilasciato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché il rilascio del visto aveva fatto venir meno l'utilità della decisione sul merito. Non ha quindi deciso la questione, previamente segnalata, della giurisdizione sull'ottemperanza dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. Ha compensato le spese, tenendo conto del profilo di inammissibilità e dell'orientamento secondo cui tale ordinanza non è riconducibile all'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    debba essere dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 35 c. 1 lett. c) c.p.a.

    La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, determinata dal rilascio del visto richiesto, comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    le spese debbano essere compensate atteso il profilo di inammissibilità in quanto secondo la giurisprudenza l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. non è riconducibile all’art. 112 c. 2 lett. c) c.p.a.

    Ai fini della regolazione delle spese, il TAR richiama l'orientamento secondo cui l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. non rientra tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza ai sensi della disposizione; la questione non è stata tuttavia decisa nel merito, essendo il ricorso divenuto improcedibile.

  • art. 73 c.p.a.

    il collegio ha dato avviso ex art. 73 c.p.a. della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sull’ottemperanza del provvedimento ex art. 700 c.p.c.

    Il collegio ha segnalato alle parti la possibile questione d'inammissibilità per difetto di giurisdizione; il venir meno dell'interesse ha però impedito di pronunciarsi su tale questione.

  • art. 700 c.p.c.

    resa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel procedimento R.G. n.-OMISSIS-, cronol. n. -OMISSIS- con cui il Tribunale ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in Pakistan, “l’urgente definizione del procedimento di sua competenza con emissione di provvedimento espresso ovvero il rilascio di visti di ingresso in favore della coniuge e della figlia del ricorrente, ove nulla osti”.

    L'ordinanza cautelare del giudice ordinario costituiva il titolo di cui il ricorrente chiedeva l'ottemperanza; il TAR non ha stabilito in questa sentenza se essa sia suscettibile di ottemperanza, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile.

Massime di principio

  • Il rilascio, nel corso del giudizio, del provvedimento richiesto può far venir meno l'interesse alla decisione sul merito e determinare l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, la questione preliminare sulla giurisdizione rispetto al titolo azionato può restare assorbita e non essere decisa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

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