Sentenza n. 1106/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 2836/2020 dell’11.12.2020, resa da questo T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 2836/2020, nella parte relativa alla restituzione previa rimessione in pristino dei terreni illegittimamente occupati
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo che il Comune di Canicattì desse esecuzione alla sentenza n. 2836/2020, notificata all’amministrazione il 26 luglio 2024, con la quale il Comune era stato condannato alla restituzione, previa rimessione in pristino, dei terreni illegittimamente occupati, censiti al foglio 54, particella 2140. La sentenza di cognizione aveva tuttavia lasciato salva la facoltà del Comune di adottare un provvedimento acquisitivo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, liquidando il relativo indennizzo e il risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo. Il Comune si è costituito con memoria tardiva. La controversia ha riguardato anche l’individuazione dell’organo competente a provvedere, considerato che presso l’ente è in corso la procedura di dissesto disciplinata dagli artt. 246 e seguenti d.lgs. 267/2000.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente escluso la memoria del Comune del 21 gennaio 2026 dalla valutazione, salvo che ai fini della costituzione, perché depositata oltre i termini previsti dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Nel merito ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Comune di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, alla restituzione del terreno previa riduzione in pristino, riconoscendo nello stesso termine la facoltà di adottare un provvedimento acquisitivo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Quanto alla procedura di dissesto, il TAR ha precisato che l’adozione dell’atto di acquisizione rientra nelle attribuzioni dell’organo straordinario di liquidazione, mentre la scelta discrezionale tra restituzione e acquisizione spetta agli organi istituzionali del Comune; l’organo straordinario interviene soltanto dopo tale scelta, per gli aspetti di liquidazione patrimoniale. In caso di inutile decorso del termine, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori sessanta giorni, su sollecitazione della parte interessata. Il commissario è tenuto a esercitare una funzione effettivamente sostitutiva, non limitata ad attività di impulso presso gli uffici comunali. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; ricorrendone i presupposti, consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Consente al Comune, in alternativa alla restituzione del bene illegittimamente occupato, di adottare un provvedimento acquisitivo, con liquidazione dell’indennizzo e salvezza del risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo.
artt. 246 e ss. d.lgs. 267/2000
La procedura di dissesto non trasferisce agli organi straordinari di liquidazione la scelta discrezionale tra restituzione del bene e acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis; tale scelta resta attribuita agli organi istituzionali dell’ente locale.
artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
I termini per il deposito delle memorie nel rito camerale devono essere rispettati; la memoria tardiva non è valutata nel merito, ferma la sua rilevanza ai fini della costituzione in giudizio.
art. 71 d.P.R. 115/2002
La richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine previsto; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’occupazione illegittima, il giudice deve ordinare la restituzione del bene previa rimessione in pristino, salvo riconoscere all’amministrazione la facoltà di adottare, entro il termine assegnato per l’esecuzione, un provvedimento acquisitivo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
- In presenza di una procedura di dissesto dell’ente locale, la scelta discrezionale tra restituzione del bene illegittimamente occupato e sua acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 spetta agli organi istituzionali dell’ente; l’organo straordinario di liquidazione interviene soltanto successivamente per gli aspetti di liquidazione dei crediti patrimoniali.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza esercita una funzione sostitutiva effettiva e non può limitarsi a sollecitare o impartire impulsi agli uffici dell’amministrazione inadempiente.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile mediante disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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