Sentenza del 23/05/2016 n. 3232 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Unità immobiliare non dimora della famiglia - Aliquota ridotta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa agevolativa è stata respinta. Ai fini dell’ICI, l’abitazione principale non può essere individuata considerando soltanto la dimora abituale del proprietario o del singolo ricorrente, ma deve costituire la dimora abituale anche dei suoi familiari. In assenza di tale requisito, non spettano né l’aliquota ridotta né la detrazione previste per l’abitazione principale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’immobile dovesse essere considerato abitazione principale ai fini ICI, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione previste dall’art. 8 del d.lgs. 504/1992. Tuttavia, l’unità immobiliare non costituiva la dimora abituale dell’intero nucleo familiare: risultava quindi priva del requisito della residenza familiare, intesa come luogo in cui è ubicata la casa coniugale.
Norme richiamate
Art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Detrazione e aliquota ridotta per l’abitazione principale
L’agevolazione ICI per l’abitazione principale richiede che l’immobile costituisca la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. La residenza della famiglia coincide, in linea generale, con il luogo in cui è ubicata la casa coniugale.
Massime di principio
- Per ottenere le agevolazioni fiscali previste per l’abitazione principale non è sufficiente che l’immobile sia utilizzato o abitato dal solo proprietario: occorre verificare la dimora abituale dell’intero nucleo familiare.
- Quando i coniugi o i familiari risiedono stabilmente in abitazioni diverse, l’immobile che non costituisce la casa coniugale o la residenza effettiva della famiglia può non beneficiare dell’aliquota ridotta e della detrazione.
- La valutazione deve concentrarsi sulla situazione abitativa reale e non soltanto sulla residenza anagrafica o sulla titolarità dell’immobile.
- In caso di contestazione, il contribuente deve poter dimostrare che l’immobile agevolato rappresenta effettivamente il centro abituale della vita familiare.
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