Sentenza n. 67/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo, dell’ordinanza -OMISSIS- del 4.10.2022, notificata alla ricorrente il 7.10.2022, con la quale il Comune di Bagheria ha dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3 d.P.R. n. 380/2001 dell’immobile sito lungo la via-OMISSIS- – Ficarazzi, catastalmente identificato al -OMISSIS- del N.C.E.U., nonché dell’area pertinenziale, ordinando lo sgombero da persone e cose nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza; dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 04.10.2022, notificata alla ricorrente il 6.10.2022, con la quale il Comune di Bagheria ha irrogato alla ricorrente la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis d.P.R. n. 380/2001 nella misura massima di € 20.000,00; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non conosciuto; quanto ai motivi aggiunti, della nota comunicata alla ricorrente in data 6 dicembre 2022, priva di numero di protocollo ed avente ad oggetto “Riscontro Vs. sollecito richiesta prot. n. -OMISSIS-del 30.11.2022 Vs. richiesta – Ditta -OMISSIS- – Immobile sito in -OMISSIS- – P.O. 29/17 – pratica atti consequenziali n. 150”, nonché ove occorra della delibera di G.M. -OMISSIS- del 18.12.2018 in quanto richiamata nella predetta nota e non conosciuta dalla ricorrente, di ogni altro atto presupposto e consequenziale non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e dell’area pertinenziale, ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro, nonché nota di diniego della demolizione in proprio e delibera comunale presupposta
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle ordinanze di acquisizione e sanzione per violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, sostenendo che l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione era stato effettuato prima della sospensione cautelare dell’ordine demolitorio da parte del CGARS. Ha inoltre dedotto, in via derivata, i vizi già prospettati nel giudizio relativo al diniego di condono e all’ordine di demolizione: violazione delle garanzie partecipative, motivazione integrata con elementi nuovi, lesione del legittimo affidamento derivante dal lungo tempo trascorso, mancata spiegazione del contrasto con il precedente parere favorevole della Commissione edilizia, difetto di istruttoria e travisamento sull’epoca di realizzazione dell’immobile, nonché erronea applicazione dei vincoli urbanistici, paesaggistici e sismici. Con i motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui il Comune aveva ritenuto tardiva la richiesta di demolizione in proprio, richiamando l’approvazione dei progetti di demolizione e l’affidamento dei lavori, nonché la relativa delibera di Giunta.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente distinto gli effetti dell’atto di acquisizione. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, ha ritenuto che l’acquisizione dell’immobile abusivo e dell’area di sedime si produca ipso iure alla scadenza del termine per demolire e che l’atto comunale abbia, per tale parte, natura dichiarativa; la domanda di annullamento è stata quindi riqualificata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., come domanda di accertamento della mancata produzione dell’effetto acquisitivo, soggetta alla giurisdizione esclusiva amministrativa. L’atto ha invece natura costitutiva, ed è impugnabile, limitatamente all’eventuale area ulteriore rispetto all’area di sedime. Nel merito, il TAR ha applicato la sentenza CGARS n. 480/2025, che aveva riformato la precedente sentenza del TAR e annullato con effetto ex tunc il diniego di condono e l’ordine di demolizione, ritenendo provata l’epoca di realizzazione dell’immobile anteriormente all’entrata in vigore del vincolo rilevante. Venuto meno l’ordine demolitorio, è venuto meno anche il presupposto dell’acquisizione al patrimonio comunale: il bene e l’area di sedime non sono transitati al patrimonio del Comune e sono rimasti di proprietà della ricorrente. Per la stessa ragione sono stati annullati l’acquisizione dell’area pertinenziale ulteriore, la sanzione pecuniaria di 20.000 euro, la nota che aveva negato la demolizione in proprio e, per quanto di interesse, la delibera comunale presupposta. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione.
L’acquisizione dell’immobile abusivo e dell’area di sedime consegue direttamente alla legge in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione; l’atto comunale è dichiarativo. Se per la prima volta individua un’area ulteriore rispetto a quella di sedime, è costitutivo limitatamente a tale area.
art. 31, comma 4-bis d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria presuppone la validità e l’efficacia dell’ordine di demolizione e dell’accertata inottemperanza; venuto meno con effetto ex tunc l’ordine demolitorio, viene meno anche il fondamento della sanzione.
art. 32, comma 2 c.p.a.
Il giudice può riqualificare la domanda proposta, quando ciò sia necessario per accordare la tutela sostanziale richiesta; la domanda di annullamento dell’atto meramente dichiarativo di acquisizione è stata riqualificata come domanda di accertamento della mancata produzione dell’effetto acquisitivo.
art. 105 c.p.a.
È richiamato con riguardo alla diversa qualificazione dell’atto di acquisizione adottata dal CGARS in una precedente pronuncia, senza costituire la disposizione decisiva della presente decisione.
art. 15 l.r. 78/1976
La precedente controversia sul diniego di condono e sull’ordine di demolizione ha riguardato l’epoca di realizzazione dell’abuso rispetto all’entrata in vigore del vincolo previsto dalla normativa regionale.
art. 2, comma 3 l.r. 15/1991
La questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione aveva determinato la sospensione del giudizio, ma la decisione finale si fonda sull’intervenuto annullamento, da parte del CGARS, del diniego di condono e dell’ordine di demolizione.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 si produce ipso iure alla scadenza del termine assegnato con l’ordine di demolizione, quale conseguenza dell’inottemperanza; l’atto comunale che la accerta ha natura dichiarativa e non è autonomamente impugnabile con azione di annullamento per la parte relativa al manufatto abusivo e all’area di sedime.
- Quando l’atto comunale individua per la prima volta un’area ulteriore rispetto a quella di sedime, esso ha natura costitutiva limitatamente a tale area e può essere impugnato con azione di annullamento in quella parte.
- La domanda di annullamento dell’atto meramente dichiarativo di acquisizione può essere riqualificata in domanda di accertamento della mancata produzione dell’effetto acquisitivo, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.; tale domanda, incidendo sul diritto di proprietà ma rientrando in una materia di giurisdizione esclusiva, può essere esaminata dal giudice amministrativo.
- L’annullamento con effetto ex tunc dell’ordine di demolizione elimina il presupposto giuridico dell’acquisizione gratuita, della sanzione pecuniaria per inottemperanza e degli ulteriori atti consequenziali fondati sull’ordine demolitorio; ne deriva che il bene e l’area di sedime restano nella proprietà privata, impregiudicato il successivo riesercizio del potere amministrativo.
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