Cassazione Civile, Ordinanza n. 21399/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del consorzio, di un avviso di rettifica relativo al classamento catastale di un impianto sito nel Comune di Copparo. Il ricorso per cassazione era fondato su tre motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva deciso la lite. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, il consorzio ha depositato memoria riferendo che l’amministrazione aveva rettificato in autotutela la categoria e la rendita catastale dell’impianto, in accoglimento delle istanze presentate dal medesimo consorzio, e ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’avvenuta rettifica in autotutela e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e compensando integralmente le spese dell’intero giudizio. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura non opera nei casi di estinzione del giudizio, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere integra una causa di estinzione del processo quando, per effetto di un fatto sopravvenuto, venga meno l’interesse delle parti alla decisione nel merito e non sia possibile una rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
- Quando è dichiarata la cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e non si forma giudicato sostanziale sulla pretesa originariamente dedotta.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per la soccombenza in cassazione non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
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