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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23594/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2011, fondato su movimentazioni bancarie riscontrate sul conto del contribuente e su quello del coniuge, ritenute dall'Ufficio non giustificate. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR del Lazio aveva accolto l'appello, ritenendo che: (i) per le indagini sui conti di terzi l'Ufficio dovesse fornire prova presuntiva semplice con elementi gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente il meccanismo dell'art. 32 d.P.R. 600/1973; (ii) il contribuente avesse fornito spiegazioni adeguate delle movimentazioni, producendo documentazione del conto del suocero da cui emergevano prelievi e versamenti coincidenti in favore della figlia e del nucleo familiare, asseritamente in situazione di disagio economico. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova e per aver escluso la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie anche sui conti di terzi connessi al contribuente; secondo, nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ai sensi degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha respinto il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse sufficiente e non meramente apparente, e ha accolto solo parzialmente il primo motivo. Ha affermato che le indagini bancarie estese ai prossimi congiunti sono legittime e che opera la presunzione legale degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, superabile solo con prova analitica del contribuente sulla riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni non imponibili. Tuttavia, ha ritenuto corretto il passaggio motivazionale della CTR relativo alle somme transitate sul conto della moglie, perché supportato da documentazione bancaria che mostrava la corrispondenza temporale tra prelievi del suocero e versamenti alla figlia. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto e il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    autorizza l'Ufficio finanziario a procedere ad accertamento anche mediante indagini su conti correnti intestati a terzi connessi al contribuente; l'operatività è di tipo presuntivo-legale e sposta sul contribuente l'onere della prova contraria analitica.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    concorre, per l'IVA, a legittimare gli accertamenti bancari anche su conti intestati a terzi riferibili al contribuente, con effetto presuntivo in favore dell'erario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, nelle indagini bancarie, grava sul contribuente la prova contraria analitica della non imponibilità delle singole operazioni.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sulla prova e sull'accertamento bancario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    evocato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria, in relazione al vizio di motivazione dedotto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione manca solo se assente, apparente, perplessa, incomprensibile o in irriducibile contraddizione; altrimenti non è sindacabile come vizio di legittimità se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità alla violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la conseguente riduzione del sindacato sulla motivazione.

  • L. n. 134 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 richiamata in tema di nuovo assetto del vizio motivazionale.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni su conti formalmente intestati a terzi ma connessi al contribuente, specie se legati da rapporto familiare, possono legittimamente essere poste a base dell'accertamento fiscale, operando una presunzione legale in favore dell'erario.
  • La presunzione derivante dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 non richiede i requisiti tipici delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; incombe sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria analitica, riferita a ciascuna singola operazione.
  • Il giudice di merito deve verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle giustificazioni offerte dal contribuente per ogni movimentazione bancaria e darne conto in motivazione.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, o presenti contrasti irriducibili o incomprensibilità radicale; non è sufficiente il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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