Cassazione Penale, Sentenza n. 36393/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Faraci impugnava la sentenza della Corte di appello di Catania che lo aveva confermato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie (mentre la contravvenzione contestata era stata dichiarata estinta per prescrizione). I fatti: colto in flagranza di furto, l'imputato avrebbe usato violenza contro il pubblico ufficiale Roberto Plusmari per sottrarsi all'identificazione e all'arresto, cagionando lesioni. Il ricorso per Cassazione articolava due motivi: (1) violazione di legge sul giudizio di responsabilità per resistenza, sostenendo che la condotta era solo volta ad allontanarsi e non violenta; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione con un precedente procedimento (sentenza n. 2314/2014), asserendo che la sentenza precedente era stata prodotta e che si sarebbe potuta verificare la sua irrevocabilità successivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché non conteneva una critica argomentata e puntuale alle ragioni della decisione impugnata, contrariamente ai requisiti degli artt. 581 e 591 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile: il ricorrente non ha fornito prova della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza invocata né ha spiegato in modo specifico il nesso tra i fatti oggetto del processo e quelli della sentenza precedente; la Corte ha richiamato l'onere dell'imputato di allegare copia delle sentenze rilevanti per il riconoscimento della continuazione nel giudizio di cognizione (diverso il regime previsto dall'art. 186 disp. att. per la fase esecutiva). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Le norme sono richiamate per il principio secondo cui i motivi di cassazione devono contenere una critica argomentata e specifica; la Corte considera inammissibili i motivi generici che non indicano chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento del dissenso.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte osserva che l'art. 186 disp. att. consente di indicare solo gli estremi delle sentenze ma riguarda la sola fase dell'esecuzione; non si applica al giudizio di cognizione dove l'onere di produrre copia delle sentenze rilevanti grava sull'imputato che invoca la continuazione.
Orientamenti giurisprudenziali della Cassazione (sez. citate: es. Sez. 5 n. 10661/2023; Sez. 3 n. 41063/2019; Sez. 2 n. 49082/2018; Sez. 6 n. 19487/2018; Sez. 6 n. 51689/2017)
La giurisprudenza consolidata richiede che la parte che chiede il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione alleghi le sentenze rilevanti o fornisca prova della loro irrevocabilità; l'indicazione meramente verbale o degli estremi non è sufficiente.
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e articolati: affermazioni generiche prive di confronto puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata sono inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione (soprattutto nella fase di cognizione) l'imputato ha l'onere di produrre copia delle sentenze rilevanti o comunque dimostrare la loro irrevocabilità; l'indicazione dei soli estremi non basta.
- L'art. 186 disp. att. c.p.p. che permette di indicare solo gli estremi delle sentenze riguarda la fase esecutiva e non può essere invocato per sollevare la stessa semplificazione in giudizio di cognizione.
- Se la parte trascura di compiere l'accertamento semplice (es. verifica ufficiale dell'irrevocabilità di una sentenza) entro i termini del procedimento, perde la possibilità di fondare adeguatamente la richiesta di continuazione in appello o in cassazione e potrà eventualmente riproporla in sede esecutiva.
- Nel giudizio penale, la mera dichiarazione che un atto è stato prodotto in udienza non solleva dall'onere di dimostrarne l'effettiva disponibilità o l'irrevocabilità; il giudice può correttamente rigettare richieste non provate.
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione di una contravvenzione non impedisce la valutazione autonoma degli altri reati (es. resistenza e lesioni) che possono rimanere punibili se provati.
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