Cassazione Penale, Sentenza n. 37814/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello di Perugia aveva revocato il giudicato apparente della sentenza di condanna emessa l'11/11/2016 nei confronti di Louma Azzedine, perché l'imputato, già dichiarato contumace in udienza preliminare e in primo grado, era stato erroneamente qualificato come "assente" in grado d'appello con conseguente omissione della notifica dell'estratto contumaciale e mancata decorrenza dei termini per il ricorso per cassazione. Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza in cassazione sostenendo che la nullità relativa agli atti introduttivi (erronea dichiarazione di assenza) non può essere rilevata tramite incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. e che, ove rilevabile, il rimedio corretto sarebbe la rescissione del giudicato ex art. 629-bis; inoltre ha dedotto che la nullità, se non tempestivamente eccepita dal difensore, si considera sanata (art. 180 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato la correttezza dell'operato della Corte d'appello di Perugia. Ha condiviso la valutazione che, trattandosi di un processo soggetto alla disciplina transitoria dell'art. 15-bis (la sentenza di primo grado era già stata emessa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sull'"assenza"), la situazione di contumacia imponeva la notifica dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 548, comma 3, c.p.p.; l'omessa notifica ha cagionato la mancata formazione del titolo esecutivo e l'erronea attestazione della irrevocabilità della sentenza, sicché il giudice dell'esecuzione poteva revocare tale attestazione ex art. 670 c.p.p. e disporre la notifica dell'estratto. Il ricorso del Procuratore generale è stato quindi respinto e l'ordinanza impugnata confermata.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Consente l'incidente di esecuzione per contestare la non esecutorietà del titolo; utilizzabile quando la sentenza non ha formato valido titolo esecutivo per omissioni di notifica (es. omessa notifica dell'estratto contumaciale).
art. 629-bis cod. proc. pen.
Rimedio della rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; strumento alternativo quando la parte non ha avuto conoscenza del processo per cause imputabili a nullità che hanno impedito la conoscenza.
art. 180 cod. proc. pen.
Disciplina la sanatoria delle nullità a regime intermedio se non eccepite tempestivamente dal difensore; il giudice ha comunque valutato che qui la situazione sostanziale di contumacia imponeva obblighi di notifica previgenti che non sono sanati dalla mancata eccezione.
art. 548, comma 2 e comma 3 cod. proc. pen.
Regolano l'avviso di deposito e la notifica dell'estratto della sentenza di condanna all'imputato contumace; l'omessa notificazione dell'estratto impedisce la formazione del titolo esecutivo e la decorrenza dei termini per impugnare.
art. 15-bis legge 28/04/2014 n.67 (disciplina transitoria)
Stabilisce i limiti di applicazione della nuova disciplina sull'"assenza"; non si applica retroattivamente ai processi nei quali sia già stata emessa la sentenza di primo grado, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori (quali l'obbligo di notificare l'estratto contumaciale).
legge 11/08/2014 n.118 (modifiche normative con efficacia transitoria)
Integra la disciplina transitoria richiamata dall'art. 15-bis, confermando che in certi processi pendenti restano vigenti le regole anteriori in tema di contumacia e notifiche.
Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Chiarisce i limiti dell'art. 670: le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione non sono normalmente deducibili mediante incidente di esecuzione una volta intervenuto il giudicato, salvo i casi in cui l'assenza di determinate notifiche abbia impedito la formazione del titolo esecutivo; la pronuncia delimita l'ambito di utilità dell'incidente di esecuzione rispetto alla rescissione del giudicato.
Massime di principio
- Se l'imputato era già stato dichiarato contumace in grado precedente e la procedura transitoria non consente l'applicazione della nuova disciplina sull'"assenza", l'erronea dichiarazione di "assenza" in appello può comportare l'obbligo di notificare l'estratto contumaciale secondo la precedente normativa; l'omessa notifica impedisce la formazione del titolo esecutivo.
- L'art. 670 c.p.p. è utilizzabile per contestare la non esecutorietà del titolo quando mancano notifiche essenziali (per es. estratto contumaciale): in tali casi il giudice può revocare l'attestazione di irrevocabilità e disporre la notifica mancante.
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis resta il rimedio per l'incolpevole mancata conoscenza del processo, ma non sostituisce automaticamente l'incidente di esecuzione quando la carenza è relativa alla formazione del titolo esecutivo.
- La mancata eccezione del difensore (art. 180) non sempre sana la violazione: se la situazione sostanziale (contumacia già accertata) imponeva diverse modalità di notifica, l'assenza di rilievo difensivo non elimina l'obbligo di tutela procedimentale imposto dalla norma previgente.
- Verificare sempre, nei processi pendenti all'entrata in vigore della riforma sull'assenza, se opera la disciplina transitoria (art. 15-bis): essa può determinare l'applicabilità delle regole anteriori e conseguenti obblighi di notifica.
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